Una volta dimostrato il possesso dei requisiti dell’iscrizione del giornalista all’albo professionale e dell’applicazione al rapporto di lavoro del contratto collettivo giornalistico, l’obbligo dell’iscrizione e della contribuzione all’Inpgi può essere negato solo a seguito di “prova piena” che quel possesso risulti illegittimo.
Questo è il principio di diritto pronunciato dalla Sezione Lavoro della Corte di Cassazione nel giudizio proposto dall’Inpgi avverso la sentenza n. 1911/01 della Corte d’Appello di Roma con cui era stato negato l’obbligo di iscrizione e di contribuzione a detto Istituto con riferimento al rapporto di lavoro di un giornalista, dipendente del Comune di Vittoria, con qualifica ed incarico di addetto stampa. In particolare, la Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso dell’Inpgi, ha ritenuto che – nel vigore della disciplina di cui all’art. 17, comma 3, del D. Lgs. n. 503/92 – l’Inpgi risulta esonerato dalla prova – all’evidenza difficile (se non proprio impossibile) - circa la natura giornalistica della prestazione lavorativa, che può ragionevolmente presumersi in presenza dei requisiti prospettati (iscrizione del lavoratore all’albo professionale, appunto, e soggezione del rapporto al contratto giornalistico).
Sentenza depositata il 26/06/2004
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