INPGI E LAVORO GIORNALISTICO
 
praticante corrispondente: rilevanza del collegamento con la redazione centrale
Corte di Cassazione,   I Civile,   06/03/1996,   n.1776

Anche senza la presenza continua del praticante nei locali della redazione può ugualmente essere ritenuta utile la pratica giornalistica ai fini di cui agli artt. 33 e 34 della Legge 3.2.1963, n. 69 se, per le modalità con cui viene esercitata, l’attività dello stesso giornalista risulti coordinata con la redazione e quindi di fatto inserita in essa. Così la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, accogliendo i ricorsi presentati da un giornalista e dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, ha cassato la sentenza della Corte d’Appello di Palermo che aveva escluso il praticantato giornalistico svolto presso l’Ufficio di Corrispondenza di Palermo della Gazzetta del Sud di Messina, la cui redazione era composta da un solo giornalista. La Suprema Corte ha ritenuto che tenendo conto delle moderne tecnologie di accesso alle fonti di informazione e alle nuove modalità di raccolta delle notizie, non occorrono più strutture redazionali che ricalchino perfettamente i criteri dimensionali previsti dalla legge professionale e soprattutto non è più necessario che il praticante giornalista sia fisicamente presente in redazione. Secondo la Corte, qualora il praticante sia quotidianamente collegato alla redazione centrale attraverso – per esempio – i mezzi multimediali ed interattivi di telecomunicazione, tale circostanza è sufficiente a realizzare un suo effettivo e stabile inserimento in detta redazione, a prescindere dalla frequentazione fisica assidua. Sentenza depositata in cancelleria in data 06/03/1996.
 
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INPGI E LAVORO GIORNALISTICO

praticante corrispondente: rilevanza del collegamento con la redazione centrale
Corte di Cassazione,   I Civile,   06/03/1996,   n.1776

Anche senza la presenza continua del praticante nei locali della redazione può ugualmente essere ritenuta utile la pratica giornalistica ai fini di cui agli artt. 33 e 34 della Legge 3.2.1963, n. 69 se, per le modalità con cui viene esercitata, l’attività dello stesso giornalista risulti coordinata con la redazione e quindi di fatto inserita in essa. Così la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, accogliendo i ricorsi presentati da un giornalista e dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, ha cassato la sentenza della Corte d’Appello di Palermo che aveva escluso il praticantato giornalistico svolto presso l’Ufficio di Corrispondenza di Palermo della Gazzetta del Sud di Messina, la cui redazione era composta da un solo giornalista. La Suprema Corte ha ritenuto che tenendo conto delle moderne tecnologie di accesso alle fonti di informazione e alle nuove modalità di raccolta delle notizie, non occorrono più strutture redazionali che ricalchino perfettamente i criteri dimensionali previsti dalla legge professionale e soprattutto non è più necessario che il praticante giornalista sia fisicamente presente in redazione. Secondo la Corte, qualora il praticante sia quotidianamente collegato alla redazione centrale attraverso – per esempio – i mezzi multimediali ed interattivi di telecomunicazione, tale circostanza è sufficiente a realizzare un suo effettivo e stabile inserimento in detta redazione, a prescindere dalla frequentazione fisica assidua. Sentenza depositata in cancelleria in data 06/03/1996.