INPGI E LAVORO GIORNALISTICO
 
Retrodatazione iscrizione al registro dei praticanti -radioreporter
Tribunale di Roma,   Lavoro,   21/04/2004,   n.7916

In tema di retrodatazione dell’iscrizione al registro dei praticanti giornalisti, la Sezione Lavoro del Tribunale di Roma ha respinto l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla Finradio Srl (titolare dell’emittente radiofonica “Radio Dimensione Suono”), ritenendo nella specie sussistenti entrambi i requisiti di legge per la tutela assicurativa Inpgi: lo status professionale di giornalista derivante dall’iscrizione nel relativo albo o Registro e la natura subordinata e giornalistica della prestazione lavorativa svolta. In particoalre la sussistenza del primo requisito è stata ritenuta provata dall’iscrizione disposta dal competente Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti, anche se con efficacia retroattiva. Ha chiarito, infatti, il Giudice che tale provvedimento, avente natura di accertamento costitutivo ed efficace verso tutti, non può essere oggetto di sindacato - da parte del giudice ordinario - in merito alla decorrenza dell’iscrizione al fine della sua eventuale disapplicazione. Sentenza depositata il 21/04/2004.
 
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INPGI E LAVORO GIORNALISTICO

Retrodatazione iscrizione al registro dei praticanti -radioreporter
Tribunale di Roma,   Lavoro,   21/04/2004,   n.7916

In tema di retrodatazione dell’iscrizione al registro dei praticanti giornalisti, la Sezione Lavoro del Tribunale di Roma ha respinto l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla Finradio Srl (titolare dell’emittente radiofonica “Radio Dimensione Suono”), ritenendo nella specie sussistenti entrambi i requisiti di legge per la tutela assicurativa Inpgi: lo status professionale di giornalista derivante dall’iscrizione nel relativo albo o Registro e la natura subordinata e giornalistica della prestazione lavorativa svolta. In particoalre la sussistenza del primo requisito è stata ritenuta provata dall’iscrizione disposta dal competente Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti, anche se con efficacia retroattiva. Ha chiarito, infatti, il Giudice che tale provvedimento, avente natura di accertamento costitutivo ed efficace verso tutti, non può essere oggetto di sindacato - da parte del giudice ordinario - in merito alla decorrenza dell’iscrizione al fine della sua eventuale disapplicazione. Sentenza depositata il 21/04/2004.