INPGI E LAVORO GIORNALISTICO
 
retrodatazione iscrizione al registro dei praticanti giornalisti - pubblicista part-time
Tribunale di Roma,   Lavoro,   27/01/2007,   n.1571

La Sezione Lavoro del Tribunale di Roma ha respinto l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla Finegil Ed.le rilevando, nel rapporto di lavoro dedotto in giudizio, la sussistenza della natura subordinata dell’attività svolta e dello status di praticante di un giornalista con impegno part-time. In merito all’efficacia del provvedimento di iscrizione retroattiva del giornalista al registro dei praticanti, il Tribunale, richiamando la normativa di legge (art. 10 DPR 212/72, art. 3 DPR 384/93), ha ribadito il potere surrogatorio del Consiglio dell’Ordine ogniqualvolta vi sia un omissione ingiustificata del direttore responsabile a rilasciare la dichiarazione di avvenuta pratica. La ratio delle norme – si legge in sentenza - è, infatti, quella di rimuovere ostacoli e discriminazioni all’accesso alla professione giornalistica, assicurando al praticantato “di fatto” i medesimi effetti di quello formalmente iniziato. A ciò consegue che, come retroagisce alla data di effettivo inizio del tirocinio, l’iscrizione nel relativo registro quando vi sia formale dichiarazione del direttore, parimenti retroagisce quando viene accertata del competente consiglio dell’ordine. Sentenza depositata il 27/01/2007.
 
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INPGI E LAVORO GIORNALISTICO

retrodatazione iscrizione al registro dei praticanti giornalisti - pubblicista part-time
Tribunale di Roma,   Lavoro,   27/01/2007,   n.1571

La Sezione Lavoro del Tribunale di Roma ha respinto l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla Finegil Ed.le rilevando, nel rapporto di lavoro dedotto in giudizio, la sussistenza della natura subordinata dell’attività svolta e dello status di praticante di un giornalista con impegno part-time. In merito all’efficacia del provvedimento di iscrizione retroattiva del giornalista al registro dei praticanti, il Tribunale, richiamando la normativa di legge (art. 10 DPR 212/72, art. 3 DPR 384/93), ha ribadito il potere surrogatorio del Consiglio dell’Ordine ogniqualvolta vi sia un omissione ingiustificata del direttore responsabile a rilasciare la dichiarazione di avvenuta pratica. La ratio delle norme – si legge in sentenza - è, infatti, quella di rimuovere ostacoli e discriminazioni all’accesso alla professione giornalistica, assicurando al praticantato “di fatto” i medesimi effetti di quello formalmente iniziato. A ciò consegue che, come retroagisce alla data di effettivo inizio del tirocinio, l’iscrizione nel relativo registro quando vi sia formale dichiarazione del direttore, parimenti retroagisce quando viene accertata del competente consiglio dell’ordine. Sentenza depositata il 27/01/2007.