INPGI E LAVORO GIORNALISTICO
 
Gestione separata: la subordinazione non si accerta in sede di opposizione a cartella esattoriale
Tribunale di Verona,   Lavoro,   17/05/2007,   n.188

In sede di opposizione a cartella esattoriale (avente ad oggetto contributi e sanzioni dovuti dal giornalista verso la Gestione Separata Inpgi), il Tribunale di Verona, Sezione Lavoro, ha confermato la legittimità della pretesa contributiva fatta valere dall’Istituto ed ha respinto la tesi difensiva del giornalista volta a negare l’obbligo contributivo verso detta Gestione deducendo la natura subordinata del rapporto di lavoro. Il Tribunale ha ritenuto inammissibile in sede di giudizio di opposizione a cartella esattoriale – e quindi in assenza di contraddittorio con il datore di lavoro – la domanda di accertamento della natura (subordinata) del rapporto di lavoro da cui è derivato il reddito assoggettato a contribuzione. Il Tribunale, dunque, ha condiviso la tesi dell’Inpgi, secondo cui l’accertamento in ordine alla natura del rapporto di lavoro non può che essere oggetto di giudizio autonomo che il lavoratore dovrà proporre nei confronti del datore di lavoro. È stata altresì respinta l’eccezione di prescrizione del credito contributivo; prescrizione che il Tribunale ha ritenuto essere stata tempestivamente e validamente interrotta dall’Istituto nel corso del quinquennio, mediante le rituali lettere raccomandate di richiesta di pagamento dei contributi. Sentenza depositata in cancelleria in data 17/05/2007.
 
LEGGI LA SENTENZA in PDF

Indietro




INPGI E LAVORO GIORNALISTICO

Gestione separata: la subordinazione non si accerta in sede di opposizione a cartella esattoriale
Tribunale di Verona,   Lavoro,   17/05/2007,   n.188

In sede di opposizione a cartella esattoriale (avente ad oggetto contributi e sanzioni dovuti dal giornalista verso la Gestione Separata Inpgi), il Tribunale di Verona, Sezione Lavoro, ha confermato la legittimità della pretesa contributiva fatta valere dall’Istituto ed ha respinto la tesi difensiva del giornalista volta a negare l’obbligo contributivo verso detta Gestione deducendo la natura subordinata del rapporto di lavoro. Il Tribunale ha ritenuto inammissibile in sede di giudizio di opposizione a cartella esattoriale – e quindi in assenza di contraddittorio con il datore di lavoro – la domanda di accertamento della natura (subordinata) del rapporto di lavoro da cui è derivato il reddito assoggettato a contribuzione. Il Tribunale, dunque, ha condiviso la tesi dell’Inpgi, secondo cui l’accertamento in ordine alla natura del rapporto di lavoro non può che essere oggetto di giudizio autonomo che il lavoratore dovrà proporre nei confronti del datore di lavoro. È stata altresì respinta l’eccezione di prescrizione del credito contributivo; prescrizione che il Tribunale ha ritenuto essere stata tempestivamente e validamente interrotta dall’Istituto nel corso del quinquennio, mediante le rituali lettere raccomandate di richiesta di pagamento dei contributi. Sentenza depositata in cancelleria in data 17/05/2007.