INPGI E LAVORO GIORNALISTICO
 
onere di provare la subordinazione nel rapporto di lavoro del praticante
Corte di Cassazione,   Lavoro,   18/09/2006,   n.20080

Non è l’INPGI, estraneo al rapporto di lavoro, a dover provare l’esistenza della subordinazione del praticante nei confronti dell’Editore, quanto quest’ultimo a doverne dimostrare la fittizietà o, comunque, la sottoposizione a un diverso regime contrattuale, dovendosi rifiutare la possibilità di un rapporto di natura autonoma o di natura non giornalistica del praticante “tout court” impegnato in attività giornalistica. Con la sentenza in esame la sezione lavoro della Corte di Cassazione ha cassato la pronuncia della Corte d’Appello che aveva attribuito all’INPGI l’onere della prova della subordinazione del praticantato svolto da un giornalista presso la Edisud Spa (editrice de La Gazzetta del Mezzogiorno), così come emergente dagli atti processuali. La Società peraltro aveva ammesso, in sede di ricorso, l’inserimento del giornalista nell’organizzazione della Gazzetta del Mezzogiorno e aveva riconosciuto lo svolgimento di un’attività svolta in esclusiva, coordinata e sottoposta al controllo di un capo servizio, tenuto a curarne l’apprendimento professionale. Sentenza depositata il 18/09/2006
 
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INPGI E LAVORO GIORNALISTICO

onere di provare la subordinazione nel rapporto di lavoro del praticante
Corte di Cassazione,   Lavoro,   18/09/2006,   n.20080

Non è l’INPGI, estraneo al rapporto di lavoro, a dover provare l’esistenza della subordinazione del praticante nei confronti dell’Editore, quanto quest’ultimo a doverne dimostrare la fittizietà o, comunque, la sottoposizione a un diverso regime contrattuale, dovendosi rifiutare la possibilità di un rapporto di natura autonoma o di natura non giornalistica del praticante “tout court” impegnato in attività giornalistica. Con la sentenza in esame la sezione lavoro della Corte di Cassazione ha cassato la pronuncia della Corte d’Appello che aveva attribuito all’INPGI l’onere della prova della subordinazione del praticantato svolto da un giornalista presso la Edisud Spa (editrice de La Gazzetta del Mezzogiorno), così come emergente dagli atti processuali. La Società peraltro aveva ammesso, in sede di ricorso, l’inserimento del giornalista nell’organizzazione della Gazzetta del Mezzogiorno e aveva riconosciuto lo svolgimento di un’attività svolta in esclusiva, coordinata e sottoposta al controllo di un capo servizio, tenuto a curarne l’apprendimento professionale. Sentenza depositata il 18/09/2006