INPGI E LAVORO GIORNALISTICO
 
L'iscrizione al registro dei praticanti decorre dalla data di effettivo inizio del tirocinio
Corte di Cassazione,   Lavoro,   03/10/2007,   n.20735

La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi in ordine agli effetti sul piano contributivo dell’iscrizione al Registro dei praticanti con effetto retrodatato, ha affermato che,ex art 3 del DPR n 384/1993, l’iscrizione nel Registro dei praticanti decorre dalla data di effettivo inizio del tirocinio, dichiarata dal direttore o accertata dal competente Ordine dei Giornalisti. E’ dunque principio incontestabile per la Cassazione che, ove un lavoratore subordinato che di fatto svolge mansioni di giornalista professionista pur senza essere a ciò abilitato, venga iscritto con effetto retroattivo nell’apposito albo dal Consiglio dell’Ordine, la “retrodatazione” opera non solo sul piano pubblicistico (per l’accesso all’esame da professionista) ma anche sul piano del rapporto assicurativo-previdenziale. Richiamando infatti precedenti sul punto (Cass. n. 7020/2000), la Corte ribadisce che – nei casi di retrodatazione – nel rapporto assicurativo all’INPS si sostituisce l’INPGI. In tema di “sanzioni civili” viene poi confermato il principio già enunciato dalla stessa sezione (Cass. n. 11023/06) secondo cui la disciplina sanzionatoria prevista dalla legge per l’Inps non si applica automaticamente all’Inpgi, stante il regime di autonomia conseguente alla privatizzazione. Quanto alla “buona fede” e all’effetto liberatorio (anche con riferimento alle sanzioni) conseguente al pagamento dei contributi ad altro ente, la questione, già risolta positivamente per l’Inpgi dai Giudici di merito, viene affrontata dalla Cassazione negando –in caso di retrodatazione– la sussistenza di ”errore scusabile” nell’individuazione dell’ente previdenziale, non potendo il datore ignorare il contenuto dell'attività lavorativa del proprio dipendente.
 
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INPGI E LAVORO GIORNALISTICO

L'iscrizione al registro dei praticanti decorre dalla data di effettivo inizio del tirocinio
Corte di Cassazione,   Lavoro,   03/10/2007,   n.20735

La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi in ordine agli effetti sul piano contributivo dell’iscrizione al Registro dei praticanti con effetto retrodatato, ha affermato che,ex art 3 del DPR n 384/1993, l’iscrizione nel Registro dei praticanti decorre dalla data di effettivo inizio del tirocinio, dichiarata dal direttore o accertata dal competente Ordine dei Giornalisti. E’ dunque principio incontestabile per la Cassazione che, ove un lavoratore subordinato che di fatto svolge mansioni di giornalista professionista pur senza essere a ciò abilitato, venga iscritto con effetto retroattivo nell’apposito albo dal Consiglio dell’Ordine, la “retrodatazione” opera non solo sul piano pubblicistico (per l’accesso all’esame da professionista) ma anche sul piano del rapporto assicurativo-previdenziale. Richiamando infatti precedenti sul punto (Cass. n. 7020/2000), la Corte ribadisce che – nei casi di retrodatazione – nel rapporto assicurativo all’INPS si sostituisce l’INPGI. In tema di “sanzioni civili” viene poi confermato il principio già enunciato dalla stessa sezione (Cass. n. 11023/06) secondo cui la disciplina sanzionatoria prevista dalla legge per l’Inps non si applica automaticamente all’Inpgi, stante il regime di autonomia conseguente alla privatizzazione. Quanto alla “buona fede” e all’effetto liberatorio (anche con riferimento alle sanzioni) conseguente al pagamento dei contributi ad altro ente, la questione, già risolta positivamente per l’Inpgi dai Giudici di merito, viene affrontata dalla Cassazione negando –in caso di retrodatazione– la sussistenza di ”errore scusabile” nell’individuazione dell’ente previdenziale, non potendo il datore ignorare il contenuto dell'attività lavorativa del proprio dipendente.