INPGI E LAVORO GIORNALISTICO
 
Lavoro autonomo occasionale - obbligo di versamento contributi alla gestione separata
Tribunale di Roma,   Lavoro,   10/04/2006,   n.7353

Con opposizione a cartella esattoriale il giornalista invocava l’intervenuta prescrizione dei contributi relativi agli anni 1996 e 1997 e la non assoggettabilità a contribuzione dei redditi prodotti in quegli anni, in quanto riferiti a lavoro occasionale. La Sezione Lavoro del Tribunale di Roma, nel respingere l’opposizione, ha ritenuto validamente interrotta la prescrizione dalle diffide di pagamento trasmesse al debitore (a cui è stato riconosciuto valore di atto interruttivo di prescrizione e costituzione in mora); diffide che, peraltro, sono state ritenute tempestive in quanto inviate nella piena vigenza del termine prescrizionale. La decorrenza del termine prescrizionale è da ascriversi infatti – ai sensi dell’art. 2948 c.c. – alla data di scadenza del pagamento dei contributi (che per l’anno 1996, era stata fissata al 2000). Il Tribunale ha ritenuto, poi, che l’occasionalità dell’attività svolta e la produzione di reddito trascurabile non sono elementi che escludono l’obbligo di contribuzione verso la Gestione Separata Inpgi. Motiva il Giudice che le norme istitutive della gestione che assicura gli autonomi all’Inpgi – a differenza di quelle riguardanti la corrispondente gestione all’Inps – prevedono che l’obbligo di iscrizione (e di contribuzione) scatta in ogni caso in presenza di attività giornalistica in forma autonoma e di contemporanea iscrizione all’Albo professionale (o al Registro). Sentenza depositata il 10/04/2006
 
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INPGI E LAVORO GIORNALISTICO

Lavoro autonomo occasionale - obbligo di versamento contributi alla gestione separata
Tribunale di Roma,   Lavoro,   10/04/2006,   n.7353

Con opposizione a cartella esattoriale il giornalista invocava l’intervenuta prescrizione dei contributi relativi agli anni 1996 e 1997 e la non assoggettabilità a contribuzione dei redditi prodotti in quegli anni, in quanto riferiti a lavoro occasionale. La Sezione Lavoro del Tribunale di Roma, nel respingere l’opposizione, ha ritenuto validamente interrotta la prescrizione dalle diffide di pagamento trasmesse al debitore (a cui è stato riconosciuto valore di atto interruttivo di prescrizione e costituzione in mora); diffide che, peraltro, sono state ritenute tempestive in quanto inviate nella piena vigenza del termine prescrizionale. La decorrenza del termine prescrizionale è da ascriversi infatti – ai sensi dell’art. 2948 c.c. – alla data di scadenza del pagamento dei contributi (che per l’anno 1996, era stata fissata al 2000). Il Tribunale ha ritenuto, poi, che l’occasionalità dell’attività svolta e la produzione di reddito trascurabile non sono elementi che escludono l’obbligo di contribuzione verso la Gestione Separata Inpgi. Motiva il Giudice che le norme istitutive della gestione che assicura gli autonomi all’Inpgi – a differenza di quelle riguardanti la corrispondente gestione all’Inps – prevedono che l’obbligo di iscrizione (e di contribuzione) scatta in ogni caso in presenza di attività giornalistica in forma autonoma e di contemporanea iscrizione all’Albo professionale (o al Registro). Sentenza depositata il 10/04/2006