INPGI E LAVORO GIORNALISTICO
 
collaboratore fisso: presupposti e differenze con la figura del redattore
Tribunale di Roma,   Lavoro,   17/11/2006,   n.19981

I tratti distintivi tra la figura del redattore e quella del collaboratore fisso sono costituiti, non già dai contenuti dell’attività svolta, ma dalla quotidianità delle prestazioni e dall’osservanza di un orario di lavoro. Pertanto, il rapporto di collaborazione fissa, non richiede l’impegno di un’attività quotidiana con l’obbligo di osservanza dell’orario di lavoro, ma presuppone soltanto la continuità della prestazione, il vincolo di dipendenza e la responsabilità di un servizio. Sulla base di tali principi, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, la Sezione Lavoro del Tribunale di Roma, nel respingere le eccezioni mosse dalla Nuova Editrice Toscana s.r.l., editrice della testata “Metropoli”, ha confermato l’obbligo contributivo fatto valere dall’Ente riconoscendo la sussistenza di rapporti di lavoro riconducibili alla figura del collaboratore fisso, disciplinata dall’art. 2 del CNLG. Ha motivato, infatti, il Giudice che nella specie sussiste la continuità della prestazione, il vincolo di dipendenza e la responsabilità di un servizio, requisiti che connotano la collaborazione fissa. Sentenza depositata il 17/11/06
 
LEGGI LA SENTENZA in PDF

Indietro




INPGI E LAVORO GIORNALISTICO

collaboratore fisso: presupposti e differenze con la figura del redattore
Tribunale di Roma,   Lavoro,   17/11/2006,   n.19981

I tratti distintivi tra la figura del redattore e quella del collaboratore fisso sono costituiti, non già dai contenuti dell’attività svolta, ma dalla quotidianità delle prestazioni e dall’osservanza di un orario di lavoro. Pertanto, il rapporto di collaborazione fissa, non richiede l’impegno di un’attività quotidiana con l’obbligo di osservanza dell’orario di lavoro, ma presuppone soltanto la continuità della prestazione, il vincolo di dipendenza e la responsabilità di un servizio. Sulla base di tali principi, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, la Sezione Lavoro del Tribunale di Roma, nel respingere le eccezioni mosse dalla Nuova Editrice Toscana s.r.l., editrice della testata “Metropoli”, ha confermato l’obbligo contributivo fatto valere dall’Ente riconoscendo la sussistenza di rapporti di lavoro riconducibili alla figura del collaboratore fisso, disciplinata dall’art. 2 del CNLG. Ha motivato, infatti, il Giudice che nella specie sussiste la continuità della prestazione, il vincolo di dipendenza e la responsabilità di un servizio, requisiti che connotano la collaborazione fissa. Sentenza depositata il 17/11/06