INPGI E LAVORO GIORNALISTICO
 
art. 2 cnlg: quando un giornalista e' inquadrabile come collboratore fisso
Tribunale di Roma,   Lavoro,   12/09/2006,   n.15702

In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, la Sezione Lavoro del Tribunale di Roma, nel respingere le eccezioni mosse dalla Italia Oggi Editori Erinne spa (editrice della testata Italia Oggi), ha confermato l’obbligo contributivo fatto valere dall’INPGI riconoscendo – a seguito di istruttoria - la sussistenza di rapporti di lavoro riconducibili alla figura del collaboratore fisso, disciplinata dall’art. 2 del CNLG. Ha affermato il Giudice che il giornalista - pur non presente in redazione quotidianamente ma continuativamente a disposizione dell’editore per la copertura informativa di un determinato settore - assume la posizione di collaboratore fisso, quando: - vi sia “continuità di prestazione” (e cioè garantisca, in conformità del mandato, una prestazione non occasionale, rivolta a soddisfare le esigenze informative riguardanti uno specifico settore di sua competenza); - sussista il “vincolo di dipendenza” (ravvisabile nell'impegno del collaboratore fisso di porre a disposizione la propria opera anche tra una prestazione e l'altra, in relazione agli obblighi degli orari, legati alla specifica prestazione e alle esigenze di produzione e di circostanza derivanti dal mandato conferitogli); - sia affidata la “responsabilità di un servizio” (con conseguente 'impegno di redigere normalmente e con carattere di continuità articoli su specifici argomenti o compilare rubriche). Sentenza depositata il 12/09/06
 
LEGGI LA SENTENZA in PDF

Indietro




INPGI E LAVORO GIORNALISTICO

art. 2 cnlg: quando un giornalista e' inquadrabile come collboratore fisso
Tribunale di Roma,   Lavoro,   12/09/2006,   n.15702

In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, la Sezione Lavoro del Tribunale di Roma, nel respingere le eccezioni mosse dalla Italia Oggi Editori Erinne spa (editrice della testata Italia Oggi), ha confermato l’obbligo contributivo fatto valere dall’INPGI riconoscendo – a seguito di istruttoria - la sussistenza di rapporti di lavoro riconducibili alla figura del collaboratore fisso, disciplinata dall’art. 2 del CNLG. Ha affermato il Giudice che il giornalista - pur non presente in redazione quotidianamente ma continuativamente a disposizione dell’editore per la copertura informativa di un determinato settore - assume la posizione di collaboratore fisso, quando: - vi sia “continuità di prestazione” (e cioè garantisca, in conformità del mandato, una prestazione non occasionale, rivolta a soddisfare le esigenze informative riguardanti uno specifico settore di sua competenza); - sussista il “vincolo di dipendenza” (ravvisabile nell'impegno del collaboratore fisso di porre a disposizione la propria opera anche tra una prestazione e l'altra, in relazione agli obblighi degli orari, legati alla specifica prestazione e alle esigenze di produzione e di circostanza derivanti dal mandato conferitogli); - sia affidata la “responsabilità di un servizio” (con conseguente 'impegno di redigere normalmente e con carattere di continuità articoli su specifici argomenti o compilare rubriche). Sentenza depositata il 12/09/06