INPGI E LAVORO GIORNALISTICO
 
giornalismo su internet - irrilevanza dell'omessa registrazione della testata
Tribunale di Roma,   Lavoro,   01/02/2005,   n.1647

In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, la Sezione Lavoro del Tribunale di Roma, nel respingere le eccezioni mosse dalla Caltanet s.p.a., ha confermato la sussistenza dell’obbligo contributivo fatto valere dall’Inpgi riconoscendo la natura giornalistica delle prestazioni di lavoro rese nel portale on-line “Caltanet.it” con particolare riferimento all’informazione contenuta nei canali telematici del “portale”. Ha motivato, infatti, il Giudice che nella fattispecie sussiste l’espletamento di quella attività contraddistinta dalla creatività, dalla funzione informativa e critica, comportante l’utilizzazione dei mezzi di comunicazione di massa, dalla mediazione tra notizia e prodotto finito, riconoscendo il diritto del giornalista all’inquadramento nella qualifica di Redattore. Tale attività di informazione – ritiene il Tribunale di Roma – ben può realizzarsi tramite la rete internet, stante l’elevato impatto comunicativo di questo mezzo di diffusione di informazioni: la rete internet, rileva ancora il Giudice, è la nuova frontiera dell’informazione giornalistica. Deve, pertanto, essere applicato, nel caso di specie, il CNLG pur in assenza della registrazione del portale come testata giornalistica, non potendo farsi ricadere sul lavoratore le conseguenze negative del comportamento omissivo (e in violazione della normativa di legge).di parte datoriale. Sentenza depositata l' 1/02/05
 
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INPGI E LAVORO GIORNALISTICO

giornalismo su internet - irrilevanza dell'omessa registrazione della testata
Tribunale di Roma,   Lavoro,   01/02/2005,   n.1647

In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, la Sezione Lavoro del Tribunale di Roma, nel respingere le eccezioni mosse dalla Caltanet s.p.a., ha confermato la sussistenza dell’obbligo contributivo fatto valere dall’Inpgi riconoscendo la natura giornalistica delle prestazioni di lavoro rese nel portale on-line “Caltanet.it” con particolare riferimento all’informazione contenuta nei canali telematici del “portale”. Ha motivato, infatti, il Giudice che nella fattispecie sussiste l’espletamento di quella attività contraddistinta dalla creatività, dalla funzione informativa e critica, comportante l’utilizzazione dei mezzi di comunicazione di massa, dalla mediazione tra notizia e prodotto finito, riconoscendo il diritto del giornalista all’inquadramento nella qualifica di Redattore. Tale attività di informazione – ritiene il Tribunale di Roma – ben può realizzarsi tramite la rete internet, stante l’elevato impatto comunicativo di questo mezzo di diffusione di informazioni: la rete internet, rileva ancora il Giudice, è la nuova frontiera dell’informazione giornalistica. Deve, pertanto, essere applicato, nel caso di specie, il CNLG pur in assenza della registrazione del portale come testata giornalistica, non potendo farsi ricadere sul lavoratore le conseguenze negative del comportamento omissivo (e in violazione della normativa di legge).di parte datoriale. Sentenza depositata l' 1/02/05