INPGI E LAVORO GIORNALISTICO
 
corrispondenti esteri e benefits: il datore di lavoro deve provare la non assoggettabilita' a contri
Tribunale di Roma,   Lavoro,   21/06/2004,   n.12548

Attesa la generale presunzione fornita dall’art. 12, comma primo, L. 153/69 (secondo cui si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve in denaro o in natura in dipendenza del rapporto di lavoro ) nonché la tassatività dell’elencazione delle voci che, in base al secondo comma, sono parzialmente o totalmente escluse dalla contribuzione, è a carico del datore di lavoro l’onere della prova circa la ricorrenza di una delle cause di esclusione . Con la sentenza in esame il Tribunale di Roma Sezione Lavoro ha respinto l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Gruppo Editoriale L’Espresso S.p.A., confermando l’obbligo contributivo in merito agli importi erogati ai giornalisti corrispondenti esteri della Divisione La Repubblica, a titolo di rimborso delle spese sostenute per affitto dell’appartamento e per gli oneri accessori, nonché per le spese di telefono e rette scolastiche dei figli, non rientrando detti importi in nessuna delle cause di esclusione. Sulla retribuzione corrisposta ai corrispondenti esteri il Giudice ha altresì ritenuto imponibile la differenza tra quanto denunciato all’Inpgi e quanto corrisposto in busta paga ai dipendenti corrispondenti esteri, divergenza derivante dalla differenza cambio tra la valuta italiana e quella straniera con cui i giornalisti venivano pagati. Nell’ipotesi di lavoratori italiani all’estero dipendenti da azienda avente sede nel territorio dello Stato, infatti, l’obbligazione contributiva va assolta in Italia sulla base della retribuzione mensile corrisposta in moneta straniera e ricalcolata in lire italiane sui valori risultanti al cambio mensile, di volta in volta vigente. Sentenza depositata il 21.06.2004 e passata in giudicato.
 
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INPGI E LAVORO GIORNALISTICO

corrispondenti esteri e benefits: il datore di lavoro deve provare la non assoggettabilita' a contri
Tribunale di Roma,   Lavoro,   21/06/2004,   n.12548

Attesa la generale presunzione fornita dall’art. 12, comma primo, L. 153/69 (secondo cui si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve in denaro o in natura in dipendenza del rapporto di lavoro ) nonché la tassatività dell’elencazione delle voci che, in base al secondo comma, sono parzialmente o totalmente escluse dalla contribuzione, è a carico del datore di lavoro l’onere della prova circa la ricorrenza di una delle cause di esclusione . Con la sentenza in esame il Tribunale di Roma Sezione Lavoro ha respinto l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Gruppo Editoriale L’Espresso S.p.A., confermando l’obbligo contributivo in merito agli importi erogati ai giornalisti corrispondenti esteri della Divisione La Repubblica, a titolo di rimborso delle spese sostenute per affitto dell’appartamento e per gli oneri accessori, nonché per le spese di telefono e rette scolastiche dei figli, non rientrando detti importi in nessuna delle cause di esclusione. Sulla retribuzione corrisposta ai corrispondenti esteri il Giudice ha altresì ritenuto imponibile la differenza tra quanto denunciato all’Inpgi e quanto corrisposto in busta paga ai dipendenti corrispondenti esteri, divergenza derivante dalla differenza cambio tra la valuta italiana e quella straniera con cui i giornalisti venivano pagati. Nell’ipotesi di lavoratori italiani all’estero dipendenti da azienda avente sede nel territorio dello Stato, infatti, l’obbligazione contributiva va assolta in Italia sulla base della retribuzione mensile corrisposta in moneta straniera e ricalcolata in lire italiane sui valori risultanti al cambio mensile, di volta in volta vigente. Sentenza depositata il 21.06.2004 e passata in giudicato.