INPGI E LAVORO GIORNALISTICO
 
la cassazione conferma gli ambiti di autonomia dell'inpgi, anche con riferimento alle sanzioni
Corte di Cassazione,   Lavoro,   12/05/2006,   n.11023

Secondo la Corte di Cassazione, nell’ipotesi di mancato o ritardato pagamento dei contributi all’INPGI, la disciplina sanzionatoria prevista dall’art.116 della Legge 23 dicembre 2000 n.388 non si applica automaticamente, poiché l’Istituto per assicurare l’equilibrio del proprio bilancio, ha il potere di adottare autonome deliberazioni in materia di regime sanzionatorio per inadempienze contributive, da assoggettare ad approvazione ministeriale, pur avendo l’obbligo (ex art.76 L. 388/2000) di coordinare l’esercizio di questo potere con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria. Con tale statuizione la Sezione Lavoro della Corte di cassazione, richiamando e condividendo la sentenza sul medesimo argomento resa due anni prima dal Consiglio di Stato (Consiglio di Stato, Sezione VI, 12/05/2004, n.3005) ha accolto il ricorso dell’Inpgi cassando con rinvio la sentenza resa in grado di appello dal Tribunale di Roma che aveva ritenuto direttamente applicabile all’Inpgi il regime sanzionatorio previsto dall’art.116 L. 388/2000.sia generali che sostitutive. Sentenza depositata in cancelleria il 12 maggio 2006.
 
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INPGI E LAVORO GIORNALISTICO

la cassazione conferma gli ambiti di autonomia dell'inpgi, anche con riferimento alle sanzioni
Corte di Cassazione,   Lavoro,   12/05/2006,   n.11023

Secondo la Corte di Cassazione, nell’ipotesi di mancato o ritardato pagamento dei contributi all’INPGI, la disciplina sanzionatoria prevista dall’art.116 della Legge 23 dicembre 2000 n.388 non si applica automaticamente, poiché l’Istituto per assicurare l’equilibrio del proprio bilancio, ha il potere di adottare autonome deliberazioni in materia di regime sanzionatorio per inadempienze contributive, da assoggettare ad approvazione ministeriale, pur avendo l’obbligo (ex art.76 L. 388/2000) di coordinare l’esercizio di questo potere con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria. Con tale statuizione la Sezione Lavoro della Corte di cassazione, richiamando e condividendo la sentenza sul medesimo argomento resa due anni prima dal Consiglio di Stato (Consiglio di Stato, Sezione VI, 12/05/2004, n.3005) ha accolto il ricorso dell’Inpgi cassando con rinvio la sentenza resa in grado di appello dal Tribunale di Roma che aveva ritenuto direttamente applicabile all’Inpgi il regime sanzionatorio previsto dall’art.116 L. 388/2000.sia generali che sostitutive. Sentenza depositata in cancelleria il 12 maggio 2006.