L’indagine del giudice di merito sulla effettiva natura delle somme erogate al lavoratore in occasione della cessazione del rapporto, non trova alcun limite nel titolo formale di tali erogazioni e ciò con riferimento all’art. 12, L. 153/69 , in base al quale rientra nel concetto di retribuzione imponibile tutto ciò che, in denaro o in natura, il lavoratore riceve dal datore di lavoro in dipendenza e a causa del rapporto di lavoro e che non derivi da un titolo autonomo e distinto dal rapporto medesimo che ne giustifichi la corresponsione.
Con la sentenza in esame la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha confermato le sentenze di primo e secondo grado con cui veniva respinta l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla soc. editoriale Nuova Sardegna (quotidiano di informazione locale), e confermato l’obbligo contributivo in merito agli importi erogati a seguito della cessazione del rapporto variamente qualificati dall’azienda come incentivazione all’esodo e a titolo risarcitorio di eventuali diritti traenti titolo dall’intercorso rapporto di lavoro.
L’imponibilità contributiva di detti importi è stata rilevata sulla base della stretta connessione con l’intercorso rapporto di lavoro; la natura di incentivazione all’esodo è stata inoltre esclusa sulla base di tre elementi: il tenore letterale del verbale di conciliazione (facente espresso riferimento a diritti connessi al pregresso rapporto di lavoro) , la data del versamento (tre mesi dopo le dimissioni), l’assenza di prova scritta dell’accordo incentivante l’esodo.
Sentenza depositata il 12/05/2006
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