INPGI E LAVORO GIORNALISTICO
 
aggiornamento professionale-retribuzione imponibile e onere della prova
Tribunale di Roma,   Lavoro,   18/01/2007,   n.949/07

E’ a carico del datore di lavoro l’onere della prova circa la ricorrenza di una delle cause tassativamente elencate dal 2° comma dell’art. 12, L. 153/69 di esclusione dall’imponibile ai fini contributivi di somme erogate ai propri dipendenti. Così il Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, ha respinto l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Il Corriere dello Sport S.p. A.., confermando l’obbligo contributivo in merito agli importi erogati ai giornalisti dipendenti a titolo di aggiornamento professionale. Al fine di ottenere l’esenzione dalla contribuzione, il datore di lavoro dovrà dimostrare che le somme erogate sono state effettivamente corrisposte a titolo di aggiornamento professionale, e ciò avendo riguardo alle specifiche competenze di ciascun giornalista. Nella fattispecie in esame è emerso invece che le spese rimborsate ai giornalisti attenevano a cause del tutto generiche (es. visite musei, biblioteche, santuari, architettura varie città..); trattandosi quindi di viaggi e visite aventi carattere di generico aggiornamento culturale (ossia attinenti alla formazione culturale media di qualsiasi cittadino a prescindere dall’attività in concreto svolta) e non aventi alcuna attinenza con l’attività lavorativa concretamente svolta dai singoli dipendenti, il Giudice ha escluso che le relative spese avessero attinenza con l’aggiornamento professionale, regolato dal CNLG. Sentenza depositata il 18/01/2007.
 
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INPGI E LAVORO GIORNALISTICO

aggiornamento professionale-retribuzione imponibile e onere della prova
Tribunale di Roma,   Lavoro,   18/01/2007,   n.949/07

E’ a carico del datore di lavoro l’onere della prova circa la ricorrenza di una delle cause tassativamente elencate dal 2° comma dell’art. 12, L. 153/69 di esclusione dall’imponibile ai fini contributivi di somme erogate ai propri dipendenti. Così il Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, ha respinto l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Il Corriere dello Sport S.p. A.., confermando l’obbligo contributivo in merito agli importi erogati ai giornalisti dipendenti a titolo di aggiornamento professionale. Al fine di ottenere l’esenzione dalla contribuzione, il datore di lavoro dovrà dimostrare che le somme erogate sono state effettivamente corrisposte a titolo di aggiornamento professionale, e ciò avendo riguardo alle specifiche competenze di ciascun giornalista. Nella fattispecie in esame è emerso invece che le spese rimborsate ai giornalisti attenevano a cause del tutto generiche (es. visite musei, biblioteche, santuari, architettura varie città..); trattandosi quindi di viaggi e visite aventi carattere di generico aggiornamento culturale (ossia attinenti alla formazione culturale media di qualsiasi cittadino a prescindere dall’attività in concreto svolta) e non aventi alcuna attinenza con l’attività lavorativa concretamente svolta dai singoli dipendenti, il Giudice ha escluso che le relative spese avessero attinenza con l’aggiornamento professionale, regolato dal CNLG. Sentenza depositata il 18/01/2007.