Attesa la presunzione di onnicomprensività della retribuzione imponibile di cui all’art. 12, comma primo, L. 153/69 (secondo cui si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve in denaro o in natura in dipendenza del rapporto di lavoro) nonché l’elencazione tassativa delle voci che, in base al secondo comma, sono parzialmente o totalmente escluse dalla contribuzione, è a carico del datore di lavoro l’onere della prova circa la ricorrenza di una delle cause di esclusione.
L’elencazione di cui all’art. 12 L. 153/69, infatti, ha carattere tassativo e pertanto non sono ammissibili analogie od equiparazioni e, conseguentemente, ai rimborsi spese “ a piè di lista” (non soggetti a contribuzione) non possono essere assimilate le somme corrisposte per rimborso spese senza obbligo di resa di conto.
Con la sentenza in esame La Sezione Lavoro del Tribunale di Roma, richiamando i predetti principi della Corte di Cassazione, ha respinto l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla società ELV s.r.l. (Editrice de La Voce di Cremona), confermando l’obbligo contributivo sulle somme fisse erogate mensilmente a titolo di rimborso spese ad un giornalista dipendente, senza alcuna correlazione a spese effettivamente sostenute dal lavoratore per l’esecuzione o in occasione di lavoro.
Sentenza depositata il 22.11.2006.
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