INPGI E LAVORO GIORNALISTICO
 
giornalismo su internet: l'omessa registrazione di testat non esclude la natura giornalistica dell'a
Corte d'Appello di Roma,   Lavoro,   12/04/2006,   n.7558

Ai fini del riconoscimento della natura giornalistica dell’attività, non assume rilievo la circostanza che la Caltanet S.p.a. non abbia un suo giornale, sia pure elettronico, e che non vi sia una testata con tale nome. Fatta tale premessa, la Sezione Lavoro della Corte d’Appello di Roma, riesaminando le prove assunte in primo grado, ha confermato la sentenza del Tribunale che aveva accertato la natura giornalistica dell’informazione resa dal portale di proprietà di Caltanet S.p.a. e dell’attività svolta da una giornalista assunta per la realizzazione della pagina web “Ulime Notizie”. E’ stato ritenuto corretto l’accertamento della natura giornalistica dell’attività svolta dalla dipendente perché caratterizzata dalla mediazione della notizia (elaborata sotto il controllo del capo redattore) ed il pubblico, sia pure nei limiti del tipo di informazione, evidentemente sintetica, richiesta da un portale internet. Ugualmente condivisibile è stata anche ritenuta la riconducibilità delle mansioni espletate dalla giornalista alla qualifica di redattore che, secondo costante giurisprudenza di legittimità, si caratterizza per il requisito della quotidianità della prestazione, in contrapposizione con la mera continuità propria della figura del collaboratore fisso. Sentenza depositata il 12/04/2006
 
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INPGI E LAVORO GIORNALISTICO

giornalismo su internet: l'omessa registrazione di testat non esclude la natura giornalistica dell'a
Corte d'Appello di Roma,   Lavoro,   12/04/2006,   n.7558

Ai fini del riconoscimento della natura giornalistica dell’attività, non assume rilievo la circostanza che la Caltanet S.p.a. non abbia un suo giornale, sia pure elettronico, e che non vi sia una testata con tale nome. Fatta tale premessa, la Sezione Lavoro della Corte d’Appello di Roma, riesaminando le prove assunte in primo grado, ha confermato la sentenza del Tribunale che aveva accertato la natura giornalistica dell’informazione resa dal portale di proprietà di Caltanet S.p.a. e dell’attività svolta da una giornalista assunta per la realizzazione della pagina web “Ulime Notizie”. E’ stato ritenuto corretto l’accertamento della natura giornalistica dell’attività svolta dalla dipendente perché caratterizzata dalla mediazione della notizia (elaborata sotto il controllo del capo redattore) ed il pubblico, sia pure nei limiti del tipo di informazione, evidentemente sintetica, richiesta da un portale internet. Ugualmente condivisibile è stata anche ritenuta la riconducibilità delle mansioni espletate dalla giornalista alla qualifica di redattore che, secondo costante giurisprudenza di legittimità, si caratterizza per il requisito della quotidianità della prestazione, in contrapposizione con la mera continuità propria della figura del collaboratore fisso. Sentenza depositata il 12/04/2006