INPGI E LAVORO GIORNALISTICO
 
aggiornamento professionale e onere della prova nel rapporto di lavoro giornalistico
Tribunale di Roma,   Lavoro,   31/01/2006,   n.2117

Nel caso di somme erogate a titolo di aggiornamento professionale è onere del datore di lavoro dimostrare che le spese rimborsate attengono a concrete occasioni di aggiornamento professionale del giornalista, con riguardo alle competenze specifiche affidate al giornalista stesso. Iadottando tale principio la Sezione Lavoro del Tribunale di Roma ha respinto l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Il Messaggero S.p. A.., confermando l’obbligo contributivo sugli importi erogati ai giornalisti dipendenti a titolo di aggiornamento professionale ed indennità di trasferta ed invece risultati avere diverso titolo.Nella fattispecie è emerso che le spese rimborsate ai giornalisti attenevano viaggi e visite aventi carattere di generico aggiornamento culturale e non aventi alcun collegamento con l’attività lavorativa concretamente svolta dai singoli dipendenti. Anche i rimborsi spese erogati ai corrispondenti esteri sono stati ritenuti assoggettabili a contribuzione in quanto non rientranti nella fattispecie della trasferta, considerato che quest’ultima postula la predeterminazione di un luogo fisso dell’attività lavorativa e la provvisorietà del mutamento del luogo stesso, a differenza di quel che accade per i corrispondenti esteri che svolgono stabilmente la propria attività fuori sede. E’ stato infine considerato benefit, e dunque assoggettabile a contribuzione, l’uso della casa di abitazione concesso a due giornalisti, assegnati stabilmente alla sede di Roma. Sentenza depositata il 31/01/2006
 
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INPGI E LAVORO GIORNALISTICO

aggiornamento professionale e onere della prova nel rapporto di lavoro giornalistico
Tribunale di Roma,   Lavoro,   31/01/2006,   n.2117

Nel caso di somme erogate a titolo di aggiornamento professionale è onere del datore di lavoro dimostrare che le spese rimborsate attengono a concrete occasioni di aggiornamento professionale del giornalista, con riguardo alle competenze specifiche affidate al giornalista stesso. Iadottando tale principio la Sezione Lavoro del Tribunale di Roma ha respinto l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Il Messaggero S.p. A.., confermando l’obbligo contributivo sugli importi erogati ai giornalisti dipendenti a titolo di aggiornamento professionale ed indennità di trasferta ed invece risultati avere diverso titolo.Nella fattispecie è emerso che le spese rimborsate ai giornalisti attenevano viaggi e visite aventi carattere di generico aggiornamento culturale e non aventi alcun collegamento con l’attività lavorativa concretamente svolta dai singoli dipendenti. Anche i rimborsi spese erogati ai corrispondenti esteri sono stati ritenuti assoggettabili a contribuzione in quanto non rientranti nella fattispecie della trasferta, considerato che quest’ultima postula la predeterminazione di un luogo fisso dell’attività lavorativa e la provvisorietà del mutamento del luogo stesso, a differenza di quel che accade per i corrispondenti esteri che svolgono stabilmente la propria attività fuori sede. E’ stato infine considerato benefit, e dunque assoggettabile a contribuzione, l’uso della casa di abitazione concesso a due giornalisti, assegnati stabilmente alla sede di Roma. Sentenza depositata il 31/01/2006