LAVORO E PREVIDENZA IN GENERE
 
prescrizione dei crediti contributivi e denuncia del lavoratore
Corte di Cassazione,   Lavoro,   12/02/2003,   n.2100

La denuncia del lavoratore all’ente previdenziale fa salvo, anche dal 1° gennaio 1996, il termine prescrizionale di dieci anni per il recupero dei contributi da parte dell’Ente previdenziale. Tale disposizione non contrasta con il principio generale secondo il quale l’interruzione della prescrizione si verifica solo per l’effetto degli atti posti in essere dall’INPS quale titolare del diritto, in quanto nella specie non si tratta di una causa di interruzione dei termini perché la disposizione di legge precisa che il termine è in ogni caso di dieci anni. In base alla nuova disposizione la denuncia, infatti, è idonea a determinare in dieci anni il termine di prescrizione nei confronti dell’ente previdenziale. Così ha statuito la Corte di Cassazione in un giudizio in cui era parte l’INPS, precisando peraltro che per i crediti che maturano dopo il 1° gennaio 2006 il termine prescrizionale è sempre ridotto a cinque anni “salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti”, in questi casi – motiva la Corte – la volontà del legislatore appare indirizzata a bilanciare la riduzione del termine prescrizionale decennale con un potere di iniziativa attribuito direttamente al lavoratore. Sentenza depositata il 12.02.2003
 
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LAVORO E PREVIDENZA IN GENERE

prescrizione dei crediti contributivi e denuncia del lavoratore
Corte di Cassazione,   Lavoro,   12/02/2003,   n.2100

La denuncia del lavoratore all’ente previdenziale fa salvo, anche dal 1° gennaio 1996, il termine prescrizionale di dieci anni per il recupero dei contributi da parte dell’Ente previdenziale. Tale disposizione non contrasta con il principio generale secondo il quale l’interruzione della prescrizione si verifica solo per l’effetto degli atti posti in essere dall’INPS quale titolare del diritto, in quanto nella specie non si tratta di una causa di interruzione dei termini perché la disposizione di legge precisa che il termine è in ogni caso di dieci anni. In base alla nuova disposizione la denuncia, infatti, è idonea a determinare in dieci anni il termine di prescrizione nei confronti dell’ente previdenziale. Così ha statuito la Corte di Cassazione in un giudizio in cui era parte l’INPS, precisando peraltro che per i crediti che maturano dopo il 1° gennaio 2006 il termine prescrizionale è sempre ridotto a cinque anni “salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti”, in questi casi – motiva la Corte – la volontà del legislatore appare indirizzata a bilanciare la riduzione del termine prescrizionale decennale con un potere di iniziativa attribuito direttamente al lavoratore. Sentenza depositata il 12.02.2003