INPGI E LAVORO GIORNALISTICO
 
GIORNALISTI ADDETTI ALL'UFFICIO STAMPA DELLA PROVINCIA DI COSENZA
TRIBUNALE DI ROMA,   LAVORO,   03/01/2007,   n.11

Con sentenza della sezione lavoro del Tribunale di Roma, si è concluso positivamente per l’Inpgi il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo intrapreso dalla Provincia di Cosenza e riguardante l’obbligo di iscrizione all’Inpgi di 2 giornaliste dipendenti della Provincia ed addette all’Ufficio Stampa. Due gli elementi valutati dal Giudice e ritenuti determinanti a tal fine: da un lato, l’obbligo – sancito dalla legge 150/2000 - di adibire negli Uffici Stampa della P.A. personale giornalistico iscritto all’Albo Professionale, dall’altro, l’accertamento dello svolgimento di fatto ed in via prevalente di attività riconducibile alla professione di giornalista. A tale ultimo riguardo, in particolare, è stata ritenuta tale l’elaborazione di articoli per la rivista mensile “La Provincia di Cosenza”, l’organizzazione di conferenze stampa o incontri tra i giornalisti e le varie cariche istituzionali e soprattutto la elaborazione di comunicati stampa, inoltrati ai vari quotidiani, concernenti lo svolgimento delle attività della Provincia. Sentenza depositata in data 3.01.07.
 
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INPGI E LAVORO GIORNALISTICO

GIORNALISTI ADDETTI ALL'UFFICIO STAMPA DELLA PROVINCIA DI COSENZA
TRIBUNALE DI ROMA,   LAVORO,   03/01/2007,   n.11

Con sentenza della sezione lavoro del Tribunale di Roma, si è concluso positivamente per l’Inpgi il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo intrapreso dalla Provincia di Cosenza e riguardante l’obbligo di iscrizione all’Inpgi di 2 giornaliste dipendenti della Provincia ed addette all’Ufficio Stampa. Due gli elementi valutati dal Giudice e ritenuti determinanti a tal fine: da un lato, l’obbligo – sancito dalla legge 150/2000 - di adibire negli Uffici Stampa della P.A. personale giornalistico iscritto all’Albo Professionale, dall’altro, l’accertamento dello svolgimento di fatto ed in via prevalente di attività riconducibile alla professione di giornalista. A tale ultimo riguardo, in particolare, è stata ritenuta tale l’elaborazione di articoli per la rivista mensile “La Provincia di Cosenza”, l’organizzazione di conferenze stampa o incontri tra i giornalisti e le varie cariche istituzionali e soprattutto la elaborazione di comunicati stampa, inoltrati ai vari quotidiani, concernenti lo svolgimento delle attività della Provincia. Sentenza depositata in data 3.01.07.