INPGI E LAVORO GIORNALISTICO
 
giornalista coordinatore di ufficio stampa di ente pubblico: va iscritto all'inpgi
Tribunale di Roma,   Lavoro,   07/06/2007,   n.11208

La sezione lavoro del Tribunale di Roma torna nuovamente, con la sentenza in commento, a sancire il diritto ad ottenere l’iscrizione all’Inpgi da parte di giornalisti addetti all’Ufficio Stampa di una P.A. ovvero di ente pubblico, ove – come nella specie – ricorrano tutte le condizioni a tal fine previste dalla legge. Il caso in esame riguarda in particolare un giornalista dipendente dell’Inps che, iscritto all’albo professionale e addetto all’Ufficio Stampa di detto ente, ha provato la natura giornalistica dell’attività svolta attraverso il provvedimento con cui gli era stato conferito l’incarico di coordinatore dell’Ufficio Stampa, con qualifica di Capo Ufficio Stampa. Né – si sottolinea in sentenza – può costituire elemento ostativo al riconoscimento del diritto del giornalista all’iscrizione all’Inpgi, il mancato adeguamento da parte della P.A. alla L.150/00. Anche sotto tale ulteriore profilo, la sentenza costituisce, dunque, un utile precedente e conferma QUANTO già sta statuito dal medesimo Tribunale in altra recente sentenza pronunciata nei confronti della Regione Sardegna (e già commentata nella presente rassegna). Sentenza depositata in data 7/06/2007.
 
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INPGI E LAVORO GIORNALISTICO

giornalista coordinatore di ufficio stampa di ente pubblico: va iscritto all'inpgi
Tribunale di Roma,   Lavoro,   07/06/2007,   n.11208

La sezione lavoro del Tribunale di Roma torna nuovamente, con la sentenza in commento, a sancire il diritto ad ottenere l’iscrizione all’Inpgi da parte di giornalisti addetti all’Ufficio Stampa di una P.A. ovvero di ente pubblico, ove – come nella specie – ricorrano tutte le condizioni a tal fine previste dalla legge. Il caso in esame riguarda in particolare un giornalista dipendente dell’Inps che, iscritto all’albo professionale e addetto all’Ufficio Stampa di detto ente, ha provato la natura giornalistica dell’attività svolta attraverso il provvedimento con cui gli era stato conferito l’incarico di coordinatore dell’Ufficio Stampa, con qualifica di Capo Ufficio Stampa. Né – si sottolinea in sentenza – può costituire elemento ostativo al riconoscimento del diritto del giornalista all’iscrizione all’Inpgi, il mancato adeguamento da parte della P.A. alla L.150/00. Anche sotto tale ulteriore profilo, la sentenza costituisce, dunque, un utile precedente e conferma QUANTO già sta statuito dal medesimo Tribunale in altra recente sentenza pronunciata nei confronti della Regione Sardegna (e già commentata nella presente rassegna). Sentenza depositata in data 7/06/2007.