Nel lavoro giornalistico la subordinazione non è esclusa dal fatto che il prestatore goda di una certa libertà di movimento e non sia obbligato al rispetto di un orario predeterminato e che non sia impegnato in un’attività quotidiana. In tale settore di lavoro, infatti, gli indici rilevatori della subordinazione sono:
- lo svolgimento di un’attività non occasionale rivolta ad assicurare le esigenze informative riguardanti uno specifico settore;
- la sistematica redazione di articoli su specifici argomenti o di rubriche;
- la persistenza, tra una prestazione e l’altra, dell’impegno di porre la propria opera a disposizione del datore di lavoro, in modo da essere sempre disponibile per soddisfarne le esigenze ed eseguirne le direttive.
Questi sono i principi enunciati dalla Cassazione e ai quali la sezione lavoro del Tribunale di Roma si è uniformata nel decidere un giudizio con l’emittente televisiva VIDEOREGIONE, riconoscendo la natura subordinata del rapporto di lavoro di un giornalista e il conseguente obbligo contributivo in favore dell’INPGI.
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