INPGI E LAVORO GIORNALISTICO
 
GLI INDICI RILEVATORI DELLA SUBORDINAZIONE NEL LAVORO GIORNALISTICO
Tribunale di Roma,   Lavoro,   21/10/2008,   n.15649

Nel lavoro giornalistico la subordinazione non è esclusa dal fatto che il prestatore goda di una certa libertà di movimento e non sia obbligato al rispetto di un orario predeterminato e che non sia impegnato in un’attività quotidiana. In tale settore di lavoro, infatti, gli indici rilevatori della subordinazione sono: - lo svolgimento di un’attività non occasionale rivolta ad assicurare le esigenze informative riguardanti uno specifico settore; - la sistematica redazione di articoli su specifici argomenti o di rubriche; - la persistenza, tra una prestazione e l’altra, dell’impegno di porre la propria opera a disposizione del datore di lavoro, in modo da essere sempre disponibile per soddisfarne le esigenze ed eseguirne le direttive. Questi sono i principi enunciati dalla Cassazione e ai quali la sezione lavoro del Tribunale di Roma si è uniformata nel decidere un giudizio con l’emittente televisiva VIDEOREGIONE, riconoscendo la natura subordinata del rapporto di lavoro di un giornalista e il conseguente obbligo contributivo in favore dell’INPGI.
 
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INPGI E LAVORO GIORNALISTICO

GLI INDICI RILEVATORI DELLA SUBORDINAZIONE NEL LAVORO GIORNALISTICO
Tribunale di Roma,   Lavoro,   21/10/2008,   n.15649

Nel lavoro giornalistico la subordinazione non è esclusa dal fatto che il prestatore goda di una certa libertà di movimento e non sia obbligato al rispetto di un orario predeterminato e che non sia impegnato in un’attività quotidiana. In tale settore di lavoro, infatti, gli indici rilevatori della subordinazione sono: - lo svolgimento di un’attività non occasionale rivolta ad assicurare le esigenze informative riguardanti uno specifico settore; - la sistematica redazione di articoli su specifici argomenti o di rubriche; - la persistenza, tra una prestazione e l’altra, dell’impegno di porre la propria opera a disposizione del datore di lavoro, in modo da essere sempre disponibile per soddisfarne le esigenze ed eseguirne le direttive. Questi sono i principi enunciati dalla Cassazione e ai quali la sezione lavoro del Tribunale di Roma si è uniformata nel decidere un giudizio con l’emittente televisiva VIDEOREGIONE, riconoscendo la natura subordinata del rapporto di lavoro di un giornalista e il conseguente obbligo contributivo in favore dell’INPGI.