Sebbene in via generale ed astratta le somme corrisposte all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, prive di uno specifico titolo, possano essere considerate volte ad agevolare lo scioglimento del rapporto stesso, tuttavia - ai fini dell'imposizione contributiva - deve verificarsi l'effettiva funzione concreta della singola pattuizione. In tal caso, se la causa dell'erogazione appare, anche valutata la già avvenuta risoluzione del rapporto, correlata alle rinunce del lavoratore in relazione al rapporto intercorso e a tutti i diritti da esso derivanti, le somme stesse non possono essere considerate incentivanti l'esodo, né erogazioni liberali e, pertanto, vanno assoggettate a contribuzione.
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