INPGI E LAVORO GIORNALISTICO
 
ancora in tema di co.co.co. giornalistiche
Tribunale di Roma,   Sezione Lavoro,   04/04/2017,   n.3265

La pronuncia in commento affronta il tema delle collaborazioni coordinate e continuative di natura giornalistica. Il Tribunale di Roma, all’esito dell’istruttoria documentale e testimoniale, sulla base dei principi enunciati dalla giurisprudenza in materia, ha sottolineato innanzitutto la differenza tra il contratto d’opera, quale contratto di lavoro autonomo tout court, e la parasubordinazione nella quale il collaboratore presta la propria opera in favore del committente senza essere direttamente un suo dipendente, ma in modo continuativo e sotto il suo coordinamento. Emerge, quindi, la posizione intermedia di tale figura contrattuale, non certo subordinata, ma neanche totalmente autonoma. Secondo il Giudice di prime cure il discrimine con il lavoro autonomo è da rinvenirsi nella continuità della prestazione e nel coordinamento. Nella fattispecie esaminata e decisa, il Tribunale ha ritenuto sussistenti i predetti caratteri nel fatto che i tre giornalisti con la loro attività hanno soddisfatto un interesse durevole della società, non limitandosi a consegnare al datore di lavoro un’opera già dagli stessi confezionata. Ed infatti la proposizione da parte loro di articoli tematici scritti solo dopo aver ottenuto il benestare del direttore, denota proprio un persistente contatto con la società per la realizzazione della rivista e quindi quel collegamento funzionale e quel coordinamento proprio delle collaborazioni coordinate e continuative.
 
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INPGI E LAVORO GIORNALISTICO

ancora in tema di co.co.co. giornalistiche
Tribunale di Roma,   Sezione Lavoro,   04/04/2017,   n.3265

La pronuncia in commento affronta il tema delle collaborazioni coordinate e continuative di natura giornalistica. Il Tribunale di Roma, all’esito dell’istruttoria documentale e testimoniale, sulla base dei principi enunciati dalla giurisprudenza in materia, ha sottolineato innanzitutto la differenza tra il contratto d’opera, quale contratto di lavoro autonomo tout court, e la parasubordinazione nella quale il collaboratore presta la propria opera in favore del committente senza essere direttamente un suo dipendente, ma in modo continuativo e sotto il suo coordinamento. Emerge, quindi, la posizione intermedia di tale figura contrattuale, non certo subordinata, ma neanche totalmente autonoma. Secondo il Giudice di prime cure il discrimine con il lavoro autonomo è da rinvenirsi nella continuità della prestazione e nel coordinamento. Nella fattispecie esaminata e decisa, il Tribunale ha ritenuto sussistenti i predetti caratteri nel fatto che i tre giornalisti con la loro attività hanno soddisfatto un interesse durevole della società, non limitandosi a consegnare al datore di lavoro un’opera già dagli stessi confezionata. Ed infatti la proposizione da parte loro di articoli tematici scritti solo dopo aver ottenuto il benestare del direttore, denota proprio un persistente contatto con la società per la realizzazione della rivista e quindi quel collegamento funzionale e quel coordinamento proprio delle collaborazioni coordinate e continuative.