INPGI E LAVORO GIORNALISTICO
 
Non rileva il NOMEN JURIS per qualificare come giornlistica l’attività dell’Addetto Stampa
Corte d'Appello di Roma,   Sezione Lavoro,   27/06/2017,   n.2930

La Corte d’Appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale che aveva dichiarato la natura giornalistica delle mansioni svolte da una giornalista all’interno dell’Ufficio Stampa di un’Azienda Sanitaria, evidenziando in particolare come il concreto atteggiarsi della prestazione (le mansioni di fatto svolte dal lavoratore) sia idoneo a qualificare giuridicamente il rapporto lavorativo, in quanto le parti possono, nell’esercizio dell’autonomia negoziale, determinare in corso di esecuzione una diversa modalità di svolgimento, che prevale rispetto al c.d. nomen iuris (cioè l’iniziale qualificazione del rapporto). Quanto all’errore scusabile nel versamento della contribuzione ad altro Ente previdenziale, la Corte ha confermato l’inapplicabilità all’INPGI della disciplina del trasferimento diretto della contribuzione contenuta nel comma 20 dell’art. 116 L. 388/00: lo impediscono la natura giuridica dell’Istituto e il fatto che l’Azienda Sanitaria non potesse invocare al riguardo “l’errore scusabile”, non avendo dato prova della buona fede nel versamento effettuato all’INPS – Gestione ex INPDAP.
 
LEGGI LA SENTENZA in PDF

Indietro




INPGI E LAVORO GIORNALISTICO

Non rileva il NOMEN JURIS per qualificare come giornlistica l’attività dell’Addetto Stampa
Corte d'Appello di Roma,   Sezione Lavoro,   27/06/2017,   n.2930

La Corte d’Appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale che aveva dichiarato la natura giornalistica delle mansioni svolte da una giornalista all’interno dell’Ufficio Stampa di un’Azienda Sanitaria, evidenziando in particolare come il concreto atteggiarsi della prestazione (le mansioni di fatto svolte dal lavoratore) sia idoneo a qualificare giuridicamente il rapporto lavorativo, in quanto le parti possono, nell’esercizio dell’autonomia negoziale, determinare in corso di esecuzione una diversa modalità di svolgimento, che prevale rispetto al c.d. nomen iuris (cioè l’iniziale qualificazione del rapporto). Quanto all’errore scusabile nel versamento della contribuzione ad altro Ente previdenziale, la Corte ha confermato l’inapplicabilità all’INPGI della disciplina del trasferimento diretto della contribuzione contenuta nel comma 20 dell’art. 116 L. 388/00: lo impediscono la natura giuridica dell’Istituto e il fatto che l’Azienda Sanitaria non potesse invocare al riguardo “l’errore scusabile”, non avendo dato prova della buona fede nel versamento effettuato all’INPS – Gestione ex INPDAP.