INPGI E LAVORO GIORNALISTICO
 
Le dilazioni di pagamento dei crediti contributivi INPGI
Tribunale di Roma,   Sezione Lavoro,   13/07/2017,   n.6914

L’art. 83, comma 23 D.L. n.112/08, convertito con modificazioni in L. n. 133/08 (che disciplina le dilazioni di pagamento dei debiti con la P.A.) non è applicabile all’Inpgi. Nel caso infatti di debito contributivo maturato nei confronti dell'INPGI, la concessione della dilazione di pagamento non è un obbligo di legge, bensì una facoltà che l’Istituto può concedere alle aziende in alternativa al recupero coattivo del credito. Questo è quanto stabilito dal Tribunale di Roma – Sezione Lavoro – che, nella sentenza in commento, ha ribadito che tale norma è riferibile unicamente agli enti di diritto pubblico e non è invocabile nei confronti dell’Inpgi. A seguito, infatti, della trasformazione in fondazione di diritto privato, l’Inpgi non può più ritenersi direttamente destinatario della disciplina dettata per gli Enti previdenziali pubblici, potendosi discostare da essa ogniqualvolta si renda necessario per garantire l’equilibrio di bilancio posto che l’Istituto deve assicurare la copertura finanziaria per il pagamento delle prestazioni pensionistiche senza poter contare su alcuna forma di finanziamento pubblico. E proprio nell’ambito di tale riconosciuta autonomia, l’Inpgi, può concedere dilazioni di pagamento per favorire il riassetto finanziario ed economico delle aziende, imponendo tuttavia che la riscossione del credito sia garantita da fideiussione bancaria e assicurativa, al fine di permettere all’Ente, in caso di insolvenza del debitore, l’immediato recupero del credito vantato.
 
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INPGI E LAVORO GIORNALISTICO

Le dilazioni di pagamento dei crediti contributivi INPGI
Tribunale di Roma,   Sezione Lavoro,   13/07/2017,   n.6914

L’art. 83, comma 23 D.L. n.112/08, convertito con modificazioni in L. n. 133/08 (che disciplina le dilazioni di pagamento dei debiti con la P.A.) non è applicabile all’Inpgi. Nel caso infatti di debito contributivo maturato nei confronti dell'INPGI, la concessione della dilazione di pagamento non è un obbligo di legge, bensì una facoltà che l’Istituto può concedere alle aziende in alternativa al recupero coattivo del credito. Questo è quanto stabilito dal Tribunale di Roma – Sezione Lavoro – che, nella sentenza in commento, ha ribadito che tale norma è riferibile unicamente agli enti di diritto pubblico e non è invocabile nei confronti dell’Inpgi. A seguito, infatti, della trasformazione in fondazione di diritto privato, l’Inpgi non può più ritenersi direttamente destinatario della disciplina dettata per gli Enti previdenziali pubblici, potendosi discostare da essa ogniqualvolta si renda necessario per garantire l’equilibrio di bilancio posto che l’Istituto deve assicurare la copertura finanziaria per il pagamento delle prestazioni pensionistiche senza poter contare su alcuna forma di finanziamento pubblico. E proprio nell’ambito di tale riconosciuta autonomia, l’Inpgi, può concedere dilazioni di pagamento per favorire il riassetto finanziario ed economico delle aziende, imponendo tuttavia che la riscossione del credito sia garantita da fideiussione bancaria e assicurativa, al fine di permettere all’Ente, in caso di insolvenza del debitore, l’immediato recupero del credito vantato.