INPGI E LAVORO GIORNALISTICO
 
ancora in tema di prescrizione: la valenza del condono previdenziale e della dichiarazione allegata
Corte d'Appello,   Sezione Lavoro,   31/01/2018,   n.5401

La Corte d’Appello di Roma, nel ribadire quanto già affermato dalla Suprema Corte in materia di prescrizione, ha confermato che la domanda di condono previdenziale non costituisce riconoscimento del debito e, quindi, non è idonea ad interrompere la prescrizione, pur tuttavia innestandosi in una procedura di recupero dei contributi, dà luogo ad una “procedura già iniziata”, che - nella specie - rende applicabile il previgente termine decennale di prescrizione (cfr., Cass. n. 13831/15 e Cass. 10715/10). La Corte, nella fattispecie esaminata, ha comunque precisato che l’effetto interruttivo deve attribuirsi, non alla domanda di condono in sé, quanto piuttosto alla dichiarazione alla stessa allegata con la quale l’azienda ha riconosciuto la sussistenza del debito contributivo maturato nei confronti dell’Inpgi per il quale la domanda stessa è stata presentata. Secondo il Giudice di secondo grado ci si trova di fronte ad un esplicito riconoscimento di per sé incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa dell’Ente Previdenziale e chiaramente riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 2944 c.c. e, come tale, costituisce idoneo atto interruttivo della prescrizione tempestivamente effettuato entro il termine quinquennale previsto dall’art.3, comma 9, L. n. 335/95.
 
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INPGI E LAVORO GIORNALISTICO

ancora in tema di prescrizione: la valenza del condono previdenziale e della dichiarazione allegata
Corte d'Appello,   Sezione Lavoro,   31/01/2018,   n.5401

La Corte d’Appello di Roma, nel ribadire quanto già affermato dalla Suprema Corte in materia di prescrizione, ha confermato che la domanda di condono previdenziale non costituisce riconoscimento del debito e, quindi, non è idonea ad interrompere la prescrizione, pur tuttavia innestandosi in una procedura di recupero dei contributi, dà luogo ad una “procedura già iniziata”, che - nella specie - rende applicabile il previgente termine decennale di prescrizione (cfr., Cass. n. 13831/15 e Cass. 10715/10). La Corte, nella fattispecie esaminata, ha comunque precisato che l’effetto interruttivo deve attribuirsi, non alla domanda di condono in sé, quanto piuttosto alla dichiarazione alla stessa allegata con la quale l’azienda ha riconosciuto la sussistenza del debito contributivo maturato nei confronti dell’Inpgi per il quale la domanda stessa è stata presentata. Secondo il Giudice di secondo grado ci si trova di fronte ad un esplicito riconoscimento di per sé incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa dell’Ente Previdenziale e chiaramente riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 2944 c.c. e, come tale, costituisce idoneo atto interruttivo della prescrizione tempestivamente effettuato entro il termine quinquennale previsto dall’art.3, comma 9, L. n. 335/95.