Con detta pronuncia, emessa all’esito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dalla Società per contestare gli addebiti mossi dall'INPGI con verbale ispettivo, il Tribunale di Roma ha affrontato ancora una volta l’annosa questione dell’assoggettabilità a contribuzione delle somme erogate ai propri dipendenti senza alcuna corrispondenza ad una utilità (e/o necessità) aziendale e dunque quali fringe benefits.
La sentenza – dopo aver respinto una serie di eccezioni preliminari mosse dalla società -, argomenta in modo preciso e puntuale sulla fondatezza della pretesa contributiva fatta valere dall’INPGI relativamente ad ogni singola voce di benefits, accogliendo e facendo proprie le prospettazioni in diritto e i rilievi in fatto articolati dall’ Istituto su ogni punto.
Inoltre, nel decidere, il Giudice dà puntuale applicazione al principio di generale presunzione di assoggettabilità a contribuzione delle somme erogate ai lavoratori in occasione del rapporto di lavoro e del conseguente principio - ormai pacifico nella giurisprudenza della Corte di Cassazione – secondo cui è onere della società, che intende far valere le ipotesi di esenzione dall’obbligo contributivo, fornire la prova piena della ricorrenza dei presupposti di legge per dare applicazione a tali eccezioni.
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