INPGI E LAVORO GIORNALISTICO
 
confermato in appello l'obbligo di iscrivere all'inpgi i giornalisti dell'uff. stampa di universita'
Corte d'Appello di Roma,   Sezione Lavoro,   19/03/2018,   n.5700

I documenti di assunzione presso un settore amministrativo-gestionale o tecnico-scientifico sono da ritenersi inidonei ad escludere la natura giornalistica delle prestazioni del dipendente, laddove la successiva documentazione di provenienza datoriale evidenzi l’inserimento nell’Ufficio Stampa dell’Università e, soprattutto, dall’accertamento delle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa emerga l’esclusività (o quantomeno la prevalenza) delle mansioni giornalistiche degli addetti stampa (rassegna stampa, redazione dei comunicati stampa, organizzazione di conferenze stampa e cura dei rapporti con i mezzi di comunicazione). La Corte d’Appello di Roma ha così respinto l’impugnazione avverso la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto la fondatezza dei rilievi dell’INPGI in materia di Uffici Stampa delle PA (sulla base delle disposizioni di cui alla Legge n. 150 del 2000), imponendo all’Università il versamento della contribuzione e delle sanzioni civili.
 
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INPGI E LAVORO GIORNALISTICO

confermato in appello l'obbligo di iscrivere all'inpgi i giornalisti dell'uff. stampa di universita'
Corte d'Appello di Roma,   Sezione Lavoro,   19/03/2018,   n.5700

I documenti di assunzione presso un settore amministrativo-gestionale o tecnico-scientifico sono da ritenersi inidonei ad escludere la natura giornalistica delle prestazioni del dipendente, laddove la successiva documentazione di provenienza datoriale evidenzi l’inserimento nell’Ufficio Stampa dell’Università e, soprattutto, dall’accertamento delle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa emerga l’esclusività (o quantomeno la prevalenza) delle mansioni giornalistiche degli addetti stampa (rassegna stampa, redazione dei comunicati stampa, organizzazione di conferenze stampa e cura dei rapporti con i mezzi di comunicazione). La Corte d’Appello di Roma ha così respinto l’impugnazione avverso la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto la fondatezza dei rilievi dell’INPGI in materia di Uffici Stampa delle PA (sulla base delle disposizioni di cui alla Legge n. 150 del 2000), imponendo all’Università il versamento della contribuzione e delle sanzioni civili.