INPGI E LAVORO GIORNALISTICO
 
nomen juris dato alle somme erogate al lavoratore non esclude l'obbligo contributivo
Corte d'Appello di Roma,   Sezione Lavoro,   14/06/2018,   n.2070

La Corte d’Appello ha accolto i motivi di censura formulati dall’Inpgi avverso la sentenza di primo grado che - dando rilievo al nomen juris - aveva ritenuto non assoggettabili a contribuzione importi erogati in occasione della cessazione del rapporto di lavoro. La Corte, dopo ampio excursus della normativa in materia di retribuzione imponibile, ha richiamato il principio della Suprema Corte secondo cui l’assoggettamento a contribuzione è la regola e l’esclusione un’eccezione che – giusto il disposto dell’art. 2697 c.c., 2 ° co. – deve essere provata da chi intenda farla valere quale fatto impeditivo, modificativo o estintivo dell’obbligo contributivo. Ciò posto e ritenuto che non è prova sufficiente a tal fine la titolazione delle somme data dalle parti, la Corte ha ritenuto non esenti da contribuzione le somme che se pur titolate " integrazione al TFR", non assolvevano a tale funzione per il fatto stesso che le competenze di fine rapporto risultavano essere state tutte erogate al momento della cessazione. È stato inoltre ribadito che l’indagine del Giudice di merito, sulla natura retributiva o meno delle somme erogate al lavoratore dal datore di lavoro, non trova alcun limite nel titolo formale dato alle stesse.
 
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INPGI E LAVORO GIORNALISTICO

nomen juris dato alle somme erogate al lavoratore non esclude l'obbligo contributivo
Corte d'Appello di Roma,   Sezione Lavoro,   14/06/2018,   n.2070

La Corte d’Appello ha accolto i motivi di censura formulati dall’Inpgi avverso la sentenza di primo grado che - dando rilievo al nomen juris - aveva ritenuto non assoggettabili a contribuzione importi erogati in occasione della cessazione del rapporto di lavoro. La Corte, dopo ampio excursus della normativa in materia di retribuzione imponibile, ha richiamato il principio della Suprema Corte secondo cui l’assoggettamento a contribuzione è la regola e l’esclusione un’eccezione che – giusto il disposto dell’art. 2697 c.c., 2 ° co. – deve essere provata da chi intenda farla valere quale fatto impeditivo, modificativo o estintivo dell’obbligo contributivo. Ciò posto e ritenuto che non è prova sufficiente a tal fine la titolazione delle somme data dalle parti, la Corte ha ritenuto non esenti da contribuzione le somme che se pur titolate " integrazione al TFR", non assolvevano a tale funzione per il fatto stesso che le competenze di fine rapporto risultavano essere state tutte erogate al momento della cessazione. È stato inoltre ribadito che l’indagine del Giudice di merito, sulla natura retributiva o meno delle somme erogate al lavoratore dal datore di lavoro, non trova alcun limite nel titolo formale dato alle stesse.