Il Tribunale di Roma – nella sentenza in commento – ha ribadito che nel regime di stabilità reale nel periodo compreso tra la data dell’illegittimo e/o inefficace licenziamento e quella della pronuncia giudiziale contenete l’ordine di reintegra del lavoratore (durante il quale il rapporto di lavoro è quiescente ma non estinto) rimangono in vita il rapporto assicurativo previdenziale e il relativo obbligo del datore di lavoro di versare all’Ente previdenziale i contributi assicurativi indipendentemente dall’erogazione della retribuzione.
Il Giudice di prime cure, ripercorrendo i principi della Suprema Corte in materia, ha inoltre chiarito che l’obbligo del pagamento della contribuzione non è nella disponibilità delle parti, pertanto, il datore di lavoro non può esimersi dal versamento della contribuzione facendo valere una transazione con il lavoratore, la quale rispetto al suddetto obbligo è inefficace.
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