INPGI E LAVORO GIORNALISTICO
 
mancata trattenuta casagit e obbligo contributivo
Corte d'Appello di Roma,   Sezione Lavoro,   07/05/2018,   n.1591

Qualora il datore di lavoro abbia sostenuto le spese per la quota – gravante sul lavoratore – del contributo Casagit senza operare la relativa trattenuta in busta paga, si determina un vantaggio economico per il dipendente, corrispondente alla spesa non operata. “Tale vantaggio concorre (quale benefit) a comporre la retribuzione imponibile di ciascun dipendente e su tale valore la parte datoriale è onerata del pagamento della contribuzione.” Così ha disposto la Corte d’Appello di Roma confermando la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Roma e richiamando le disposizioni della L. n. 153 del 1969 (come modificate dal D.Lgs. n. 314 del 1997), secondo le quali sono soggette a contribuzione ordinaria nel regime obbligatorio di appartenenza le quote di elementi retributivi a carico del lavoratore destinati al finanziamento delle forme complementari pensionistiche e alle casse, fondi e gestioni assistenziali.
 
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INPGI E LAVORO GIORNALISTICO

mancata trattenuta casagit e obbligo contributivo
Corte d'Appello di Roma,   Sezione Lavoro,   07/05/2018,   n.1591

Qualora il datore di lavoro abbia sostenuto le spese per la quota – gravante sul lavoratore – del contributo Casagit senza operare la relativa trattenuta in busta paga, si determina un vantaggio economico per il dipendente, corrispondente alla spesa non operata. “Tale vantaggio concorre (quale benefit) a comporre la retribuzione imponibile di ciascun dipendente e su tale valore la parte datoriale è onerata del pagamento della contribuzione.” Così ha disposto la Corte d’Appello di Roma confermando la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Roma e richiamando le disposizioni della L. n. 153 del 1969 (come modificate dal D.Lgs. n. 314 del 1997), secondo le quali sono soggette a contribuzione ordinaria nel regime obbligatorio di appartenenza le quote di elementi retributivi a carico del lavoratore destinati al finanziamento delle forme complementari pensionistiche e alle casse, fondi e gestioni assistenziali.