L’inserimento stabile del giornalista nell’organizzazione dell’Ufficio Stampa, la disponibilità di una postazione fissa, lo svolgimento di mansioni a tempo pieno in turni lavorativi, la retribuzione corrisposta mensilmente in cifra fissa sono circostanze che – se adeguatamente dimostrate in giudizio - rendono pienamente provata la subordinazione del rapporto lavorativo dell’addetto stampa di un’Amministrazione Pubblica.
Il Tribunale di Roma ha confermato l’orientamento secondo cui l’obbligazione di mettere le energie lavorative a disposizione del datore di lavoro non sia sussumibile nel rapporto di lavoro autonomo, sia pure coordinato e continuativo: correttamente l’INPGI ha contestato il mancato versamento della contribuzione alla Gestione dei lavoratori dipendenti, irrogando le sanzioni civili commisurate all’ipotesi di evasione contributiva, sulla base dei più recenti arresti della Cassazione.
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