INPGI E LAVORO GIORNALISTICO
 
la nozione di co.co.co. nel rapporto di lavoro giornalistico
Corte d'Appello di Roma,   Sezione Lavoro,   13/09/2018,   n.3069

La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza in commento, nell’accertare la correttezza della qualificazione giuridica in termini di collaborazione coordinata e continuativa attribuita a quattro rapporti di lavoro all’esito di un accertamento ispettivo, afferma chiaramente - accogliendo le ragioni dell’istituto - che la nozione di co.co.co. a cui fare riferimento ai fini dell’imponibilità contributiva nell’ambito del rapporto di lavoro giornalistico è quella di cui all’art. 409, n.3 cpc: cioè quella in cui assumono rilievo i caratteri di personalità e continuità della prestazione, nonché di coordinamento, caratteristiche per cui il rapporto di lavoro “parasubordinato” è stato ritenuto dal Legislatore meritevole di tutela. È stato pertanto respinto l’assunto della società secondo cui, a tal fine, dovrebbe farsi riferimento alla normativa fiscale e più in particolare all’art.50, co.1, lett. c-bis del TUIR che indica un criterio di natura contabile - quale le modalità di corresponsione dei compensi - per la rilevazione della natura del rapporto .
 
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INPGI E LAVORO GIORNALISTICO

la nozione di co.co.co. nel rapporto di lavoro giornalistico
Corte d'Appello di Roma,   Sezione Lavoro,   13/09/2018,   n.3069

La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza in commento, nell’accertare la correttezza della qualificazione giuridica in termini di collaborazione coordinata e continuativa attribuita a quattro rapporti di lavoro all’esito di un accertamento ispettivo, afferma chiaramente - accogliendo le ragioni dell’istituto - che la nozione di co.co.co. a cui fare riferimento ai fini dell’imponibilità contributiva nell’ambito del rapporto di lavoro giornalistico è quella di cui all’art. 409, n.3 cpc: cioè quella in cui assumono rilievo i caratteri di personalità e continuità della prestazione, nonché di coordinamento, caratteristiche per cui il rapporto di lavoro “parasubordinato” è stato ritenuto dal Legislatore meritevole di tutela. È stato pertanto respinto l’assunto della società secondo cui, a tal fine, dovrebbe farsi riferimento alla normativa fiscale e più in particolare all’art.50, co.1, lett. c-bis del TUIR che indica un criterio di natura contabile - quale le modalità di corresponsione dei compensi - per la rilevazione della natura del rapporto .