INPGI E LAVORO GIORNALISTICO
 
il valore di prova privilegiata dei verbali ispettivi
Tribunale di Roma,   Sezione Lavoro,   26/09/2018,   n.7006

I fatti direttamente verificati dai funzionari di vigilanza assumono il rango di prove piene, confutabili solo a querela di falso; le dichiarazioni rese agli ispettori devono essere valutate dal giudice insieme a quanto riferito in udienza sulle medesime circostanze. Il Tribunale di Roma, richiamando il consolidato orientamento della Cassazione sul punto, ha ritenuto poco attendibili le testimonianze rese in aula, in quanto contraddittorie con il complesso di verifiche effettuate nel corso dell’accertamento. Sotto questo profilo, la sentenza ha attribuito maggiore attitudine probante alle dichiarazioni rese in ispezione, dalle quali è emerso un quadro sufficientemente chiaro ed univoco, caratterizzato da: impegno lavorativo della durata di diversi anni, presenza costante sul luogo di lavoro con orario pieno, corrispettivo determinato in misura fissa e, più in generale, inserimento nell’organizzazione del lavoro con assoggettamento a specifiche direttive sulle attività da svolgere, impartite dalla direzione del giornale. L’attenta analisi del complessivo quadro istruttorio formatosi nel giudizio, inoltre, ha condotto il giudice ad una valutazione di piena conferma di quanto dichiarato durante l’accertamento per ciò che concerne gli indici della parasubordinazione: continuità, coordinamento e natura prevalentemente personale della prestazione lavorativa.
 
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INPGI E LAVORO GIORNALISTICO

il valore di prova privilegiata dei verbali ispettivi
Tribunale di Roma,   Sezione Lavoro,   26/09/2018,   n.7006

I fatti direttamente verificati dai funzionari di vigilanza assumono il rango di prove piene, confutabili solo a querela di falso; le dichiarazioni rese agli ispettori devono essere valutate dal giudice insieme a quanto riferito in udienza sulle medesime circostanze. Il Tribunale di Roma, richiamando il consolidato orientamento della Cassazione sul punto, ha ritenuto poco attendibili le testimonianze rese in aula, in quanto contraddittorie con il complesso di verifiche effettuate nel corso dell’accertamento. Sotto questo profilo, la sentenza ha attribuito maggiore attitudine probante alle dichiarazioni rese in ispezione, dalle quali è emerso un quadro sufficientemente chiaro ed univoco, caratterizzato da: impegno lavorativo della durata di diversi anni, presenza costante sul luogo di lavoro con orario pieno, corrispettivo determinato in misura fissa e, più in generale, inserimento nell’organizzazione del lavoro con assoggettamento a specifiche direttive sulle attività da svolgere, impartite dalla direzione del giornale. L’attenta analisi del complessivo quadro istruttorio formatosi nel giudizio, inoltre, ha condotto il giudice ad una valutazione di piena conferma di quanto dichiarato durante l’accertamento per ciò che concerne gli indici della parasubordinazione: continuità, coordinamento e natura prevalentemente personale della prestazione lavorativa.