INPGI E LAVORO GIORNALISTICO
 
addetto stampa del comune:è subordinato se assoggettato gerarchicamente al sindaco
Corte d'Appello di Roma,   Sezione Lavoro,   05/02/2019,   n.175

La Corte d’Appello di Roma torna a pronunciarsi sul valore delle dichiarazioni raccolte dagli ispettori durante l’accertamento, chiarendo che non è corretto ritenere che quanto emerso dalle dichiarazioni non sia dotato di valenza probatoria precostituita. Qualora il datore di lavoro non fornisca prova contraria rispetto alle circostanze risultanti dall’ispezione, le stesse dichiarazioni acquistano vis probandi piena. Calando la valutazione nel quadro istruttorio considerato complessivamente, la Corte ha riformato la sentenza di primo grado, evidenziando che lo stesso contratto di collaborazione prevedeva un monte ore da rispettare mensilmente e un numero predeterminato di giorni di ‘sospensione temporanea dell’attività’, assimilabili a giorni di ferie. Le stesse testimonianze raccolte nel corso del giudizio dinanzi al Tribunale, del resto, hanno confermato che il rapporto di lavoro della giornalista inquadrata come collaboratrice, in realtà, si è svolto nel rispetto dei vincoli imposti in sede contrattuale. L’addetta stampa, quindi, era inserita stabilmente nell’organizzazione datoriale: la sua attività era sostanzialmente istituzionale, continua, volta ad assicurare il contatto informativo del Comune con l’esterno, basata su una subordinazione gerarchica al Sindaco e sulla direzione responsabile della rivista istituzionale del Comune, caratterizzata dalla titolarità di una postazione fissa di lavoro, da fasce di reperibilità e da retribuzione mensile fissa.
 
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INPGI E LAVORO GIORNALISTICO

addetto stampa del comune:è subordinato se assoggettato gerarchicamente al sindaco
Corte d'Appello di Roma,   Sezione Lavoro,   05/02/2019,   n.175

La Corte d’Appello di Roma torna a pronunciarsi sul valore delle dichiarazioni raccolte dagli ispettori durante l’accertamento, chiarendo che non è corretto ritenere che quanto emerso dalle dichiarazioni non sia dotato di valenza probatoria precostituita. Qualora il datore di lavoro non fornisca prova contraria rispetto alle circostanze risultanti dall’ispezione, le stesse dichiarazioni acquistano vis probandi piena. Calando la valutazione nel quadro istruttorio considerato complessivamente, la Corte ha riformato la sentenza di primo grado, evidenziando che lo stesso contratto di collaborazione prevedeva un monte ore da rispettare mensilmente e un numero predeterminato di giorni di ‘sospensione temporanea dell’attività’, assimilabili a giorni di ferie. Le stesse testimonianze raccolte nel corso del giudizio dinanzi al Tribunale, del resto, hanno confermato che il rapporto di lavoro della giornalista inquadrata come collaboratrice, in realtà, si è svolto nel rispetto dei vincoli imposti in sede contrattuale. L’addetta stampa, quindi, era inserita stabilmente nell’organizzazione datoriale: la sua attività era sostanzialmente istituzionale, continua, volta ad assicurare il contatto informativo del Comune con l’esterno, basata su una subordinazione gerarchica al Sindaco e sulla direzione responsabile della rivista istituzionale del Comune, caratterizzata dalla titolarità di una postazione fissa di lavoro, da fasce di reperibilità e da retribuzione mensile fissa.