INPGI E LAVORO GIORNALISTICO
 
Ancora in tema di subordinazione e rimborsi spese
Tribunale di Roma,   Sezione Lavoro,   05/02/2019,   n.1070

Il Tribunale di Roma all’esito del giudizio di accertamento negativo proposto dall’azienda opponente avverso il verbale ispettivo n. 68/2016, ha confermato l’omissione contributiva conseguente all’erronea qualificazione come co.co.co., anziché subordinato, del rapporto di lavoro prestato da un giornalista, nonché l’erronea applicazione del regime di esenzione contributiva di somme erogate a titolo di rimborso spese per “trasferte Italia”, prive tuttavia di alcun collegamento con asserite trasferte e con spese sostenute nell’interesse del datore. Riguardo alla natura del rapporto di lavoro del predetto giornalista la sentenza, in applicazione dei principi dettati dalla Cassazione in tema di lavoro giornalistico, ha ritenuto rilevante per l’accertamento della subordinazione la circostanza che il giornalista coprisse continuativamente e sistematicamente le esigenze informative della società opponente nella zona de L’Aquila nei tempi tecnici richiesti per la realizzazione del TG quotidiano. Il Giudice ha ritenuto altresì significativa la produzione di un numero rilevante di servizi settimanali e che i servizi fossero stati realizzati con l’ausilio di un cameraman assegnatogli dall’azienda. Quanto all’ulteriore addebito (omessa contribuzione su somme erogate a titolo di spese per trasferta forfetizzate) è stata accolta l’eccezione formulata dall’Inpgi ed è stato quindi ritenuto che l’azienda – su cui incontestabilmente incombeva l’onere probatorio – non ha provato la causa dell’esenzione contributiva e cioè l’effettuazione di trasferte.
 
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INPGI E LAVORO GIORNALISTICO

Ancora in tema di subordinazione e rimborsi spese
Tribunale di Roma,   Sezione Lavoro,   05/02/2019,   n.1070

Il Tribunale di Roma all’esito del giudizio di accertamento negativo proposto dall’azienda opponente avverso il verbale ispettivo n. 68/2016, ha confermato l’omissione contributiva conseguente all’erronea qualificazione come co.co.co., anziché subordinato, del rapporto di lavoro prestato da un giornalista, nonché l’erronea applicazione del regime di esenzione contributiva di somme erogate a titolo di rimborso spese per “trasferte Italia”, prive tuttavia di alcun collegamento con asserite trasferte e con spese sostenute nell’interesse del datore. Riguardo alla natura del rapporto di lavoro del predetto giornalista la sentenza, in applicazione dei principi dettati dalla Cassazione in tema di lavoro giornalistico, ha ritenuto rilevante per l’accertamento della subordinazione la circostanza che il giornalista coprisse continuativamente e sistematicamente le esigenze informative della società opponente nella zona de L’Aquila nei tempi tecnici richiesti per la realizzazione del TG quotidiano. Il Giudice ha ritenuto altresì significativa la produzione di un numero rilevante di servizi settimanali e che i servizi fossero stati realizzati con l’ausilio di un cameraman assegnatogli dall’azienda. Quanto all’ulteriore addebito (omessa contribuzione su somme erogate a titolo di spese per trasferta forfetizzate) è stata accolta l’eccezione formulata dall’Inpgi ed è stato quindi ritenuto che l’azienda – su cui incontestabilmente incombeva l’onere probatorio – non ha provato la causa dell’esenzione contributiva e cioè l’effettuazione di trasferte.