INPGI E LAVORO GIORNALISTICO
 
l'informazione resa dall'ufficio stampa costituisce attivita' giornalistica
Corte d'Appello,   Sezione Lavoro,   10/04/2019,   n.707

Non vi possono essere dubbi sul fatto che i comunicati stampa contengano notizie e informazioni circa eventi significativi, da porre a conoscenza degli organi di informazione o direttamente generalità dei Cittadini, attraverso un messaggio elaborato con personale apporto creativo dall’addetto all’Ufficio Stampa: non a caso il legislatore ha preteso che il personale di tali Uffici abbia una professionalità specifica, quella del giornalista iscritto all’Albo. La Corte d’Appello di Roma ha così respinto l’impugnazione avverso la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto la fondatezza dei rilievi dell’INPGI, ritenendo che l’attività dell’Ufficio Stampa costituisce attività giornalistica alla stregua dei parametri individuati dalla Giurisprudenza di legittimità, trattandosi di attività contraddistinta dall'elemento della creatività di colui che, con opera tipicamente - anche se non esclusivamente - intellettuale, provvede alla raccolta, all'elaborazione o al commento delle notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale mediando tra il fatto di cui acquisisce conoscenza e la diffusione di esso attraverso un messaggio.
 
LEGGI LA SENTENZA in PDF

Indietro




INPGI E LAVORO GIORNALISTICO

l'informazione resa dall'ufficio stampa costituisce attivita' giornalistica
Corte d'Appello,   Sezione Lavoro,   10/04/2019,   n.707

Non vi possono essere dubbi sul fatto che i comunicati stampa contengano notizie e informazioni circa eventi significativi, da porre a conoscenza degli organi di informazione o direttamente generalità dei Cittadini, attraverso un messaggio elaborato con personale apporto creativo dall’addetto all’Ufficio Stampa: non a caso il legislatore ha preteso che il personale di tali Uffici abbia una professionalità specifica, quella del giornalista iscritto all’Albo. La Corte d’Appello di Roma ha così respinto l’impugnazione avverso la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto la fondatezza dei rilievi dell’INPGI, ritenendo che l’attività dell’Ufficio Stampa costituisce attività giornalistica alla stregua dei parametri individuati dalla Giurisprudenza di legittimità, trattandosi di attività contraddistinta dall'elemento della creatività di colui che, con opera tipicamente - anche se non esclusivamente - intellettuale, provvede alla raccolta, all'elaborazione o al commento delle notizie destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale mediando tra il fatto di cui acquisisce conoscenza e la diffusione di esso attraverso un messaggio.