La Corte d’Appello di Roma ha confermato la legittimità delle sanzioni applicate dall’Inpgi nella misura dell’evasione contributiva e non dell’omissione.
Il Giudice di secondo grado, riportando prioritariamente il consolidato orientamento di legittimità che sancisce l’inapplicabilità automatica all’Inpgi del sistema delle sanzioni ex art. 116 l. n. 388/2000, ha ricostruito altresì – attraverso le pronunce dalla Suprema Corte – quando ricorre omissione contributiva e quando può rinvenirsi evasione. Nella fattispecie, la Corte d’Appello ha rilevato che l’azienda non ha effettuato le denunce e le registrazioni obbligatorie, né ha richiesto di fornire prova della sua buona fede. Piuttosto ha omesso di denunciare all’Inpgi i rapporti in contestazione ed anzi, attraverso l’utilizzo del contratto a progetto o di collaborazione, ha tentato di simularne l’effettiva natura. “Tale elemento è sufficiente a ritenere integrata la fattispecie dell’evasione con obbligo al versamento delle sanzioni per questa previste”
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