La sentenza in commento si inserisce nel solco di due specifici precedenti di legittimità favorevoli all’Inpgi con cui è stato affermato il principio secondo cui, in assenza di comunicazione reddituale da parte del giornalista iscritto, la prescrizione del diritto dell’Ente alla contribuzione inizia a decorrere dal momento in cui l’Istituto è stato posto a conoscenza, mediante l’invio dei relativi dati da parte dell’Agenzia delle Entrate, della produzione di reddito derivante da attività lavorativa di natura autonoma. Il Tribunale evidenzia, poi, tra l’altro, che la mancata sottoscrizione della cartella non comporta l’invalidità dell’atto.
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