INPGI E LAVORO GIORNALISTICO
 
SUBORDINAZIONE, AUTONOMIA, PARASUBORDINAZIONE NELL’ATTIVITA’ GIORNALISTICA
Tribunale di Roma,   Sezione Lavoro,   24/09/2019,   n.7909

Il Tribunale di Roma traccia con estrema chiarezza i parametri distintivi tra rapporti di lavoro subordinato, parasubordinato e autonomo. Afferma altresì che, in caso di prestazioni che per la loro natura intellettuale, come nel caso di attività giornalistica, mal si adattano ad essere eseguite sotto la direzione del datore di lavoro e con una continuità regolare, anche negli orari, ai fini della qualificazione del rapporto come subordinato, oppure autonomo, il primario parametro distintivo della subordinazione, intesa come assoggettamento del lavoratore al potere etero organizzativo del datore di lavoro, deve essere necessariamente accertato, o escluso, con il ricorso ad elementi sussidiari che il Giudice deve individuare dando prevalenza ai dati fattuali emergenti dal concreto svolgimento del rapporto. Partendo da tale premessa, il Giudicante ha operato un analitico excursus di quanto emerso in sede di istruttoria testimoniale e documentale, riconoscendo particolare rilevanza alle testimonianze rese dai lavoratori, in quanto ritenute disinteressate e più genuine, considerata anche la convergenza e la congruenza con quanto dichiarato agli ispettori Inpgi nell’immediatezza dei fatti. Il Giudice, all’esito di un’articolata istruttoria, non ha tralasciato di sottolineare la minore attendibilità dei testi chiamati dal datore di lavoro in quanto attualmente dipendenti e comunque valutatane la contraddittorietà con tutto il corredo probatorio (sia testimoniale che documentale). Il Tribunale ha, pertanto, confermato la natura subordinata delle prestazioni lavorative, avendo accertato che i lavoratori, in modo continuativo, hanno svolto una prestazione lavorativa quotidiana con obbligo di presenza e vincoli orari caratterizzata dall’eterodirezione e etero organizzazione, con utilizzo di strumenti di lavoro esclusivamente aziendali, in assenza di rischio personale, con pieno e stabile inserimento nella compagine aziendale e conseguente obbligo di ricevere l’autorizzazione per fruire di permessi e ferie in una posizione di sostanziale intercambiabilità con i dipendenti della società che erano addetti alle medesime attività volte alla realizzazione del prodotto editoriale. (conformi: Trib. Roma – Sez. Lav. sent. nn. 7910/19, 7912/19, 7913/19 e 7914/19).
 
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INPGI E LAVORO GIORNALISTICO

SUBORDINAZIONE, AUTONOMIA, PARASUBORDINAZIONE NELL’ATTIVITA’ GIORNALISTICA
Tribunale di Roma,   Sezione Lavoro,   24/09/2019,   n.7909

Il Tribunale di Roma traccia con estrema chiarezza i parametri distintivi tra rapporti di lavoro subordinato, parasubordinato e autonomo. Afferma altresì che, in caso di prestazioni che per la loro natura intellettuale, come nel caso di attività giornalistica, mal si adattano ad essere eseguite sotto la direzione del datore di lavoro e con una continuità regolare, anche negli orari, ai fini della qualificazione del rapporto come subordinato, oppure autonomo, il primario parametro distintivo della subordinazione, intesa come assoggettamento del lavoratore al potere etero organizzativo del datore di lavoro, deve essere necessariamente accertato, o escluso, con il ricorso ad elementi sussidiari che il Giudice deve individuare dando prevalenza ai dati fattuali emergenti dal concreto svolgimento del rapporto. Partendo da tale premessa, il Giudicante ha operato un analitico excursus di quanto emerso in sede di istruttoria testimoniale e documentale, riconoscendo particolare rilevanza alle testimonianze rese dai lavoratori, in quanto ritenute disinteressate e più genuine, considerata anche la convergenza e la congruenza con quanto dichiarato agli ispettori Inpgi nell’immediatezza dei fatti. Il Giudice, all’esito di un’articolata istruttoria, non ha tralasciato di sottolineare la minore attendibilità dei testi chiamati dal datore di lavoro in quanto attualmente dipendenti e comunque valutatane la contraddittorietà con tutto il corredo probatorio (sia testimoniale che documentale). Il Tribunale ha, pertanto, confermato la natura subordinata delle prestazioni lavorative, avendo accertato che i lavoratori, in modo continuativo, hanno svolto una prestazione lavorativa quotidiana con obbligo di presenza e vincoli orari caratterizzata dall’eterodirezione e etero organizzazione, con utilizzo di strumenti di lavoro esclusivamente aziendali, in assenza di rischio personale, con pieno e stabile inserimento nella compagine aziendale e conseguente obbligo di ricevere l’autorizzazione per fruire di permessi e ferie in una posizione di sostanziale intercambiabilità con i dipendenti della società che erano addetti alle medesime attività volte alla realizzazione del prodotto editoriale. (conformi: Trib. Roma – Sez. Lav. sent. nn. 7910/19, 7912/19, 7913/19 e 7914/19).