INPGI E LAVORO GIORNALISTICO
 
contributi giornalisti free lance - valida l'interruzione della prescrizione con racc.te di diffida
Corte d'Appello di Roma,   Sezione Lavoro,   21/01/2021,   n.156

Con la Sentenza in esame la Corte d’Appello di Roma ha ritenuto validamente interrotta la prescrizione del credito contributivo per mezzo delle diffide di pagamento inviate dall'Inpgi con raccomandata; diffide che, in quanto tempestivamente prodotte dall’Inpgi, sono state erroneamente obliterato dal Giudice di Prime Cure. La Corte ha pertanto parzialmente riformato la sentenza di primo grado, ritenendo infondata anche l'ulteriore argomentazione svolta dal giornalista basata sul disconoscimento delle copie fotostatiche degli avvisi di ricevimento e sulla contestazione della conformità degli stessi all’originale. Su tale ultimo specifico aspetto, la Corte ha affermato, conformemente alla univoca giurisprudenza di legittimità, che nel caso di disconoscimento della conformità della fotocopia di un avviso di ricevimento all’originale, la contestazione non può essere generica ma deve quantomeno allegare specifiche difformità nonché indicare elementi di natura presuntiva dai quali poter desumere il lamentato difetto.
 
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INPGI E LAVORO GIORNALISTICO

contributi giornalisti free lance - valida l'interruzione della prescrizione con racc.te di diffida
Corte d'Appello di Roma,   Sezione Lavoro,   21/01/2021,   n.156

Con la Sentenza in esame la Corte d’Appello di Roma ha ritenuto validamente interrotta la prescrizione del credito contributivo per mezzo delle diffide di pagamento inviate dall'Inpgi con raccomandata; diffide che, in quanto tempestivamente prodotte dall’Inpgi, sono state erroneamente obliterato dal Giudice di Prime Cure. La Corte ha pertanto parzialmente riformato la sentenza di primo grado, ritenendo infondata anche l'ulteriore argomentazione svolta dal giornalista basata sul disconoscimento delle copie fotostatiche degli avvisi di ricevimento e sulla contestazione della conformità degli stessi all’originale. Su tale ultimo specifico aspetto, la Corte ha affermato, conformemente alla univoca giurisprudenza di legittimità, che nel caso di disconoscimento della conformità della fotocopia di un avviso di ricevimento all’originale, la contestazione non può essere generica ma deve quantomeno allegare specifiche difformità nonché indicare elementi di natura presuntiva dai quali poter desumere il lamentato difetto.