La sentenza in commento ha esaminato l’attività lavorativa di due giornaliste che si sono occupate del blog pubblicato sul sito d’informazione di una nota testata, ritenendo la stessa di natura giornalistica e subordinata e quindi da assicurare per legge presso l’INPGI. Più in particolare la Corte, quanto alla natura giornalista, ha accertato , che le due interessate hanno scelto i post da inserire nel blog tra tutti quelli inviati dai vari blogger; operato interventi sui post trasmessi quali impaginazione , titolazione, uso di neretti per evidenziare alcuni passaggi, scelta di foto a corredo); verificato l’attendibilità delle notizie (con segnalazione eventuale al direttore responsabile); scelto la posizione dei post nel blog; realizzato la titolazione SEO; veicolato i contenuti del sito e del blog su Tw e Fb.
Tutti gli elementi sopra indicati hanno condotto il Giudice del gravame a ritenere giornalistica l’attività delle lavoratrici in quanto le stesse – coerentemente con la consolidata giurisprudenza in tema di lavoro giornalistico e in considerazione della continua evoluzione tecnologica e conseguentemente degli strumenti mediante i quali si diffonde l’informazione – con apporto personale , critico e creativo, si sono poste quali mediatrici intellettuali tra il fatto e la diffusione della sua conoscenza.
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