INPGI E LAVORO GIORNALISTICO
 
Retrodatazione iscrizione al registro dei praticanti
Tribunale di Roma,   Lavoro,   25/10/2005,   n.18490

La Sezione Lavoro del Tribunale di Roma ha confermato il decreto ingiuntivo emesso in favore dell’Inpgi per contributi previdenziali ed assistenziali omessi (e relative sanzioni), relativi al rapporto di lavoro di due giornalisti con Motonline Spa (titolare di un portale on-line). Per entrambe le posizioni il Giudice ha positivamente valutato la ricorrenza dei presupposti necessari perché scaturisca l’obbligo contributivo nei confronti dell’Inpgi e cioè: la natura subordinata e giornalistica della prestazione lavorativa e l’iscrizione al registro dei praticanti, seppur operata con effetto retroattivo. La continuità dell’opera prestata all’interno della redazione da entrambi i giornalisti, le mansioni degli stessi, la soggezione alle direttive del capo redattore sono tra gli elementi che il Giudice del Lavoro di Roma ha ritenuto determinanti per accertare la subordinazione. Quanto, poi, alIa sussistenza dello status professionale (di giornalista praticante), il Giudice ha affermato che lo stesso risulta pienamente provato dal provvedimento d’iscrizione retroattiva disposto dal competente consiglio dell’ordine dei giornalisti. Richiamati i principali orientamenti giurisprudenziali su tale aspetto, ha affermato, infatti, che il provvedimento di iscrizione con effetto retroattivo ha natura di accertamento costitutivo con efficacia erga omnes e non può essere oggetto di sindacato - da parte del giudice ordinario - in merito alla decorrenza dell’iscrizione. In altre parole, il Tribunale di Roma ha negato la possibilità che venga posto in discussione in sede giudiziaria lo status professionale derivante dall’accertamento già effettuato dall’Ordine professionale. Sentenza depositata in cancelleria in data 25/10/2005; passata in giudicato..
 
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INPGI E LAVORO GIORNALISTICO

Retrodatazione iscrizione al registro dei praticanti
Tribunale di Roma,   Lavoro,   25/10/2005,   n.18490

La Sezione Lavoro del Tribunale di Roma ha confermato il decreto ingiuntivo emesso in favore dell’Inpgi per contributi previdenziali ed assistenziali omessi (e relative sanzioni), relativi al rapporto di lavoro di due giornalisti con Motonline Spa (titolare di un portale on-line). Per entrambe le posizioni il Giudice ha positivamente valutato la ricorrenza dei presupposti necessari perché scaturisca l’obbligo contributivo nei confronti dell’Inpgi e cioè: la natura subordinata e giornalistica della prestazione lavorativa e l’iscrizione al registro dei praticanti, seppur operata con effetto retroattivo. La continuità dell’opera prestata all’interno della redazione da entrambi i giornalisti, le mansioni degli stessi, la soggezione alle direttive del capo redattore sono tra gli elementi che il Giudice del Lavoro di Roma ha ritenuto determinanti per accertare la subordinazione. Quanto, poi, alIa sussistenza dello status professionale (di giornalista praticante), il Giudice ha affermato che lo stesso risulta pienamente provato dal provvedimento d’iscrizione retroattiva disposto dal competente consiglio dell’ordine dei giornalisti. Richiamati i principali orientamenti giurisprudenziali su tale aspetto, ha affermato, infatti, che il provvedimento di iscrizione con effetto retroattivo ha natura di accertamento costitutivo con efficacia erga omnes e non può essere oggetto di sindacato - da parte del giudice ordinario - in merito alla decorrenza dell’iscrizione. In altre parole, il Tribunale di Roma ha negato la possibilità che venga posto in discussione in sede giudiziaria lo status professionale derivante dall’accertamento già effettuato dall’Ordine professionale. Sentenza depositata in cancelleria in data 25/10/2005; passata in giudicato..