INPGI E LAVORO GIORNALISTICO
 
contributi dovuti alla gestione separata prescrizione
Tribunale di Roma,   Lavoro,   10/01/2003,   n.443

La controversia origina da un giudizio di opposizione a cartella esattoriale. È stata affrontata la questione relativa alla regolarità della cartella esattoriale, quindi l’ulteriore problematica della prescrizione del credito, fatto valere dalla Gestione separata Inpgi con riferimento ad un reddito giornalistico da lavoro autonomo prodotto da un iscritto. Il Tribunale ha risolto entrambe le questioni positivamente per l’Inpgi. Ha infatti ritenuto infondata l’eccezione di nullità della cartella esattoriale stante la completezza della stessa perché contenente l’indicazione dell’anno cui si riferisce l’omesso versamento, la causale (tributi coattivi previdenziali) e la descrizione analitica delle singole voci del credito. Quindi, esaminate le lettere di diffida e messa in mora inviate al debitore, il Giudice ne ha riconosciuto la piena valenza interruttiva del termine prescrizionale, in quanto contenenti tutti gli elementi richiesti dalla legge a tal fine (indicazione esatta dell’importo dovuto e causali del credito). Sentenza depositata il 10/01/2007.
 
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INPGI E LAVORO GIORNALISTICO

contributi dovuti alla gestione separata prescrizione
Tribunale di Roma,   Lavoro,   10/01/2003,   n.443

La controversia origina da un giudizio di opposizione a cartella esattoriale. È stata affrontata la questione relativa alla regolarità della cartella esattoriale, quindi l’ulteriore problematica della prescrizione del credito, fatto valere dalla Gestione separata Inpgi con riferimento ad un reddito giornalistico da lavoro autonomo prodotto da un iscritto. Il Tribunale ha risolto entrambe le questioni positivamente per l’Inpgi. Ha infatti ritenuto infondata l’eccezione di nullità della cartella esattoriale stante la completezza della stessa perché contenente l’indicazione dell’anno cui si riferisce l’omesso versamento, la causale (tributi coattivi previdenziali) e la descrizione analitica delle singole voci del credito. Quindi, esaminate le lettere di diffida e messa in mora inviate al debitore, il Giudice ne ha riconosciuto la piena valenza interruttiva del termine prescrizionale, in quanto contenenti tutti gli elementi richiesti dalla legge a tal fine (indicazione esatta dell’importo dovuto e causali del credito). Sentenza depositata il 10/01/2007.