INPGI E LAVORO GIORNALISTICO
 
iscrizione con effetto retroattivo al registro dei praticanti - efficacia erga omnes
Tribunale di Roma,   Lavoro,   17/02/2007,   n.3100

La Sezione Lavoro del Tribunale di Roma ha respinto l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla Domenico Sanfilippo Editore Spa, confermando l’obbligo contributivo fatto valere dall’Inpgi con riferimento all’attività svolta da un giornalista retrodatato. In merito alla natura del provvedimento del Consiglio Regionale dell’Ordine dei Giornalisti di iscrizione all’albo, da cui scaturisce l’obbligo di contribuzione nei confronti dell’Inpgi, rileva il Tribunale che l’atto di iscrizione rappresenta un provvedimento di accertamento costitutivo da cui deriva uno “status” professionale assoluto ed efficace “erga omnes”. D’altro canto – si legge in sentenza – l’accertamento dello svolgimento di fatto della pratica giornalistica da parte degli organi dell’ordine professionale, in forza dei poteri sostitutivi loro riconosciuti dall’art. 43 D.P.R. n. 115/1965 e successive modificazioni, opera retroattivamente per espressa statuizione legislativa, ovvero dalla data di inizio dell’effettiva pratica, ai sensi dell’art. 46 D.P.R. n. 115/1965. Sentenza depositata il 17/02/2007.
 
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INPGI E LAVORO GIORNALISTICO

iscrizione con effetto retroattivo al registro dei praticanti - efficacia erga omnes
Tribunale di Roma,   Lavoro,   17/02/2007,   n.3100

La Sezione Lavoro del Tribunale di Roma ha respinto l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla Domenico Sanfilippo Editore Spa, confermando l’obbligo contributivo fatto valere dall’Inpgi con riferimento all’attività svolta da un giornalista retrodatato. In merito alla natura del provvedimento del Consiglio Regionale dell’Ordine dei Giornalisti di iscrizione all’albo, da cui scaturisce l’obbligo di contribuzione nei confronti dell’Inpgi, rileva il Tribunale che l’atto di iscrizione rappresenta un provvedimento di accertamento costitutivo da cui deriva uno “status” professionale assoluto ed efficace “erga omnes”. D’altro canto – si legge in sentenza – l’accertamento dello svolgimento di fatto della pratica giornalistica da parte degli organi dell’ordine professionale, in forza dei poteri sostitutivi loro riconosciuti dall’art. 43 D.P.R. n. 115/1965 e successive modificazioni, opera retroattivamente per espressa statuizione legislativa, ovvero dalla data di inizio dell’effettiva pratica, ai sensi dell’art. 46 D.P.R. n. 115/1965. Sentenza depositata il 17/02/2007.