INPGI E LAVORO GIORNALISTICO
 
retrodatazione - rapporto invalido ex art.2126 cc - efficacia sotto il profilo retributivo
Tribunale di Roma,   Lavoro,   17/11/2004,   n.30484

In tema di retrodatazione dell’iscrizione di un giornalista al Registro dei praticanti, secondo la Sezione Lavoro del Tribunale di Roma, in funzione di Giudice di secondo grado, il rapporto di praticantato nullo (perché svoltosi in assenza di una formale iscrizione) è produttivo di effetti, per il tempo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, sia sul piano del rapporto di lavoro, sia sul piano del rapporto previdenziale, “ posto che – afferma il Tribunale – è certo che il lavoratore abbia diritto alla corrispondente garanzia assicurativa”. Sulla base di tali principi (più volte affermati dalla Corte di Cassazione), il Tribunale ha respinto l’Appello proposto dalla edizioni Cioè Srl, dopo aver accertato la sussistenza dei requisiti di legge per l’iscrizione all’Inpgi (natura giornalistica e subordinata dell’attività svolta) e dall’esame del contratto con cui il giornalista era stato assunto alle dipendenze della società, come collaboratore fisso ex artt. 2 e 36 CNLG. Sentenza depositata il 17/11/2004.
 
LEGGI LA SENTENZA in PDF

Indietro




INPGI E LAVORO GIORNALISTICO

retrodatazione - rapporto invalido ex art.2126 cc - efficacia sotto il profilo retributivo
Tribunale di Roma,   Lavoro,   17/11/2004,   n.30484

In tema di retrodatazione dell’iscrizione di un giornalista al Registro dei praticanti, secondo la Sezione Lavoro del Tribunale di Roma, in funzione di Giudice di secondo grado, il rapporto di praticantato nullo (perché svoltosi in assenza di una formale iscrizione) è produttivo di effetti, per il tempo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, sia sul piano del rapporto di lavoro, sia sul piano del rapporto previdenziale, “ posto che – afferma il Tribunale – è certo che il lavoratore abbia diritto alla corrispondente garanzia assicurativa”. Sulla base di tali principi (più volte affermati dalla Corte di Cassazione), il Tribunale ha respinto l’Appello proposto dalla edizioni Cioè Srl, dopo aver accertato la sussistenza dei requisiti di legge per l’iscrizione all’Inpgi (natura giornalistica e subordinata dell’attività svolta) e dall’esame del contratto con cui il giornalista era stato assunto alle dipendenze della società, come collaboratore fisso ex artt. 2 e 36 CNLG. Sentenza depositata il 17/11/2004.