INPGI E LAVORO GIORNALISTICO
 
retrodatazione iscrizione al registro dei praticanti giornalisti - pubblicista redattore
Tribunale di Roma,   Lavoro,   09/12/2003,   n.26110

In tema di retrodatazione dell’iscrizione di un giornalista al registro dei praticanti, la Sezione Lavoro del Tribunale di Roma ha respinto le eccezioni mosse dalla Poligrafici Ed.le Spa, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, confermando l’obbligo contributivo fatto valere dall’Inpgi per l’attività lavorativa oggetto dei contratti a termine con cui l’azienda predetta aveva assunto il giornalista presso le redazioni del quotidiano “La Nazione”. La prima contestazione ha riguardato il provvedimento di retrodatazione dell’ iscrizione al Registro dei praticanti emesso, in favore del giornalista, dal competente Consiglio dell’Ordine. Il Giudice ha ritenuto che la mancata specifica contestazione da parte dell’editore circa la natura subordinata e giornalistica delle mansioni svolte dal lavoratore, rende tale eccezione infondata e quindi inaccoglibile. In assenza, dunque, di precisa contestazione (e prova) in ordine alla natura giornalistica dell’attività svolta dal “retrodatato”, va riconosciuta la piena equiparazione della formale iscrizione nel registro dei praticanti all’accertamento dell’esercizio di fatto della pratica giornalistica eseguito dall’Ordine. Il Giudice ha, poi, escluso l’applicabilità al caso di specie la disciplina di cui al comma 20, art. 116, L. 388/00 ritenendo non invocabile la buona fede atteso che la reale natura delle mansioni svolte dal giornalista era ben nota al datore di lavoro e, di conseguenza, il regime assicurativo obbligatorio. Sentenza depositata il 09/12/2003.
 
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INPGI E LAVORO GIORNALISTICO

retrodatazione iscrizione al registro dei praticanti giornalisti - pubblicista redattore
Tribunale di Roma,   Lavoro,   09/12/2003,   n.26110

In tema di retrodatazione dell’iscrizione di un giornalista al registro dei praticanti, la Sezione Lavoro del Tribunale di Roma ha respinto le eccezioni mosse dalla Poligrafici Ed.le Spa, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, confermando l’obbligo contributivo fatto valere dall’Inpgi per l’attività lavorativa oggetto dei contratti a termine con cui l’azienda predetta aveva assunto il giornalista presso le redazioni del quotidiano “La Nazione”. La prima contestazione ha riguardato il provvedimento di retrodatazione dell’ iscrizione al Registro dei praticanti emesso, in favore del giornalista, dal competente Consiglio dell’Ordine. Il Giudice ha ritenuto che la mancata specifica contestazione da parte dell’editore circa la natura subordinata e giornalistica delle mansioni svolte dal lavoratore, rende tale eccezione infondata e quindi inaccoglibile. In assenza, dunque, di precisa contestazione (e prova) in ordine alla natura giornalistica dell’attività svolta dal “retrodatato”, va riconosciuta la piena equiparazione della formale iscrizione nel registro dei praticanti all’accertamento dell’esercizio di fatto della pratica giornalistica eseguito dall’Ordine. Il Giudice ha, poi, escluso l’applicabilità al caso di specie la disciplina di cui al comma 20, art. 116, L. 388/00 ritenendo non invocabile la buona fede atteso che la reale natura delle mansioni svolte dal giornalista era ben nota al datore di lavoro e, di conseguenza, il regime assicurativo obbligatorio. Sentenza depositata il 09/12/2003.